COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 133 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRE MARTIRI 1949 S.M. Avverso provvedimento di squalifica del calciatore Andrea Pavani per 5 giornate di gara. Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Forlì contenuto nel C.U. Nr. 17 del 03.11.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Nr. 133 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRE MARTIRI 1949 S.M. Avverso provvedimento di squalifica del calciatore Andrea Pavani per 5 giornate di gara. Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Forlì contenuto nel C.U. Nr. 17 del 03.11.2016. Gara Tre Martiri – Casola Valsenio del 30/10/2016 La società ASD Tre Martiri 1949 propone rituale reclamo avverso il succitato provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio calciatore, a seguito della seconda ammonizione, si sarebbe arrabbiato con se stesso e che le frasi dallo stesso rivolte all’arbitro non avrebbero avuto un intento minaccioso. Richiede pertanto una riduzione della squalifica inflitta in prima istanza. La società ASD Tre Martiri non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il rapporto di gara dal quale risulta che al provvedimento di espulsione, il calciatore Pavani ha rivolto non meglio precisate espressioni minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Valutato che la sopra descritta condotta antisportiva possa integrare un’aggravante rispetto alla fattispecie prevista e punita dall’articolo 19 comma 4 lettera a), ma che in ogni caso costituisca un’infrazione meritevole di una sanzione meno afflittiva di quella deliberata dal Giudice Sportivo. P Q R La Corte Sportiva d’Appello in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Tre Martiri 1949 riduce a 3 le giornate di squalifica a carico del calciatore Andrea Pavani. Dispone la restituzione alla società Tre Martiri della tassa reclamo versata contestualmente alla presentazione del ricorso.
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