COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 134 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MEZZANO PORTO RENO Avverso squalifica allenatore Cambiotti Guerrino fino al 03/01/2017 Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuto nel C.U. Nr. 17 del 03.11.2016 Gara Casalborsetti – Mezzano del 26/10/2016.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 134 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MEZZANO PORTO RENO Avverso squalifica allenatore Cambiotti Guerrino fino al 03/01/2017 Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuto nel C.U. Nr. 17 del 03.11.2016 Gara Casalborsetti – Mezzano del 26/10/2016. La società ASD Mezzano Porto Reno propone ritualmente reclamo avverso la succitata decisione del Giudice sportivo inviando il ricorso a un diverso organo di giustizia sportiva che lo ha trasmesso a questa Corte Sportiva per competenza per materia. La ricorrente scrive, nell’intestazione del proprio ricorso, di reclamare avverso la regolarità della gara, ma poi reclama contro la squalifica inflitta al proprio allenatore sostenendo che lo stesso non avrebbe offeso il direttore di gara. Pur volendo superare la contraddizione di fondo contenuta nel reclamo della società ASD Mezzano Porto Reno, questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato e come tale non accoglibile. Risulta infatti dal rapporto di gara che a fine gara l’allenatore Cambiotti avvicinava l’arbitro, gli rivolgeva diverse frasi ingiuriose e poi lo applaudiva in modo ironico fino all’ingresso degli spogliatoi. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Mezzano Porto Reno e conferma la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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