COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 135 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. P. SAN CARLO Avverso penalizzazione di un punto in classifica. Delibera del G. S. presso la Delegazione Provinciale Forlì – Cesena contenuta nel C.U. n. 13 del 05/10/2016 Gara San Carlo – Bagnolo del 24.09.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 135 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. P. SAN CARLO Avverso penalizzazione di un punto in classifica. Delibera del G. S. presso la Delegazione Provinciale Forlì – Cesena contenuta nel C.U. n. 13 del 05/10/2016 Gara San Carlo – Bagnolo del 24.09.2016 L’Associazione Polisportiva San Carlo propone reclamo avverso il succitato provvedimento indirizzando il ricorso a un diverso organo di giustizia sportiva che poi lo ha indirizzato a questa Corte Sportiva d’Appello competente per materia. La ricorrente accetta la sanzione sportiva della perdita della gara inflittale dal Giudice sportivo per aver schierato un giocatore in posizione irregolare, ma chiede l’annullamento della penalizzazione di un punto in classifica sottolineando che l’errore commesso è stato frutto di un’ingenuità e che in passato la società ha sempre mantenuto un comportamento corretto senza mai incorrere in provvedimenti disciplinari. Secondo questa Corte Sportiva d’Appello il reclamo è fondato e merita accoglimento in quanto il punto di penalizzazione deciso dal Giudice di prima istanza unitamente alla perdita della gara a tavolino, appare una sanzione eccessivamente afflittiva in relazione all’infrazione commessa dalla società ricorrente. P Q R La Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo proposto dall’Associazione Polisportiva San Carlo, annulla la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena nella parte in cui irroga l’ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica in danno della società San Carlo. Nulla dispone in merito al versamento della tassa reclamo essendo stato accolto il ricorso
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