COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Nr. 138 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS MANDRIO Avverso squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Stefano BERNARDELLI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. n. 20 del 23/11/2016 Gara Virtus Mandrio – San Faustino del 20/11/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Nr. 138 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS MANDRIO Avverso squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Stefano BERNARDELLI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. n. 20 del 23/11/2016 Gara Virtus Mandrio – San Faustino del 20/11/2016 La Società USD Virtus Mandrio propone ricorso avverso il succitato provvedimento sostenendo che a fine gara il proprio calciatore Bernardelli avrebbe contestato il metro di giudizio adottato dall’arbitro senza però averlo mai né insultato né minacciato, tanto che il rientro negli spogliatoi si sarebbe svolto con toni civili e con reciproci saluti. Chiede pertanto la ricorrente una riduzione della squalifica e che, in via istruttoria, sia ascoltato il calciatore, tre testimoni di cui indica le generalità e che sia convocato il direttore di gara per chiarimenti in merito all’episodio. La Corte rileva in primo luogo che la richiesta di audizione del calciatore non può essere accolta in quanto il ricorso è stato presentato dalla società e non in proprio dal medesimo giocatore il quale pertanto non può essere considerato parte del presente procedimento. Del pari non è accogliibile la richiesta di audizione dei testimoni in quanto non prevista dall’attuale ordinamento sportivo. Per quanto riguarda il merito del reclamo la Corte rileva che dal referto arbitrale risulta che il calciatore Bernardelli, capitano della propria squadra, dopo essere stato espulso per aver pronunciato una frase blasfema, si è avvicinato all’arbitro, gli ha puntato un dito verso la faccia, gli ha urlato una frase irrispettosa, è rimasto in campo per circa due minuti nonostante l’invito a uscire dal terreno di giuoco rivoltogli dall’arbitro, mentre usciva ha insultato lo stesso direttore di gara, ha minacciato e offeso pesantemente un avversario e infine ha profferito altre due bestemmie. In considerazione di tutto quanto precede ritiene la Corte che non sussista alcun margine per accordare una qualsiasi riduzione della squalifica inflitta in prima istanza. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società USD Virtus Mandrio e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo presso il CRER. Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.
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