COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Nr. 140 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RONCO EDELWEISS FORLI’ Avverso squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Nicola BISCAGLIA Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. n. 19 del 16 novembre 2016. Gara Rinco Edelweiss – Faenza del 12/11/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Nr. 140 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. RONCO EDELWEISS FORLI’ Avverso squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Nicola BISCAGLIA Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. n. 19 del 16 novembre 2016. Gara Rinco Edelweiss – Faenza del 12/11/2016 Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la Società ASD Ronco Edelweiss ritenendolo troppo pesante soprattutto in considerazione del fatto che il proprio calciatore Biscaglia avrebbe sì colpito, in modo che la reclamante riconosce come disdicevole, un avversario, ma ciò sarebbe accaduto non a gioco fermo, bensì durante una fase di svolgimento della gara. Chiede pertanto una riduzione della squalifica. La Società Ronco Edelweiss non ha richiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. A giudizio di questa Corte il reclamo non è fondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara risulta infatti che al 18° minuto del primo tempo il calciatore Biscaglia veniva espulso perché a seguito di un fallo commesso e dunque fischiatogli contro, colpiva con un calcio alla coscia l’avversario ancora a terra. Ritiene pertanto questa Corte che il Giudice sportivo abbia correttamente valutato le risultanze degli atti ufficiali e determinato in misura adeguata la sanzione disciplinare nei confronti del calciatore Nicola Biscaglia. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società ASD Ronco Edelweiss Forlì e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo presso il CRER. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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