COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 142 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLI’ Avverso provvedimenti di ammonizione e diffida inflitti alla società e avverso l’inibizione fino al 31/12/2016 inflitta al Dirigente Andrea MARELLI. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. Nr. 19 del 16/11/2016. Gara Castrocaro – Calcio a 5 Forlì del 16/11/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 142 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLI’ Avverso provvedimenti di ammonizione e diffida inflitti alla società e avverso l’inibizione fino al 31/12/2016 inflitta al Dirigente Andrea MARELLI. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. Nr. 19 del 16/11/2016. Gara Castrocaro – Calcio a 5 Forlì del 16/11/2016 La società ASD Calcio a Cinque Forlì propone reclamo avverso i succitati provvedimenti sostenendo che l’ammonizione e diffida subita per non aver usato i prescritti cartelli nella sostituzione dei giocatori, non sarebbe suffragata da alcuna previsione regolamentare e nemmeno da direttive applicabili al settore giovanile e che l’analogo provvedimento, irrogato per ritardata presentazione dell’elenco giocatori, non sarebbe giustificato in quanto la società ha assolutamente e regolarmente consegnato la documentazione all’arbitro all’interno dell’orario prescritto. Relativamente invece all’inibizione inflitta al proprio dirigente accompagnatore Andrea Marelli, la reclamante asserisce che lo stesso dirigente non avrebbe posto in essere alcun tipo di comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro per poi esporre una lunga e dettagliata doglianza nei confronti dell’operato dello stesso ufficiale di gara prima, durante e dopo il termine dell’incontro. La Società ASD Calcio a Cinque Forlì non ha richiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione Ritenuto infondato il ricorso contro le sanzioni dell’ammonizione e della diffida inflitte alla società ASD Calcio a Cinque Forlì, a questa Corte Sportiva d’Appello preme, per quanto riguarda invece il ricorso contro l’inibizione inflitta al dirigente Andrea Marelli, evidenziare di non potersi considerare il giusto destinatario dei rilievi critici che la società reclamante ha mosso, con tanta dovizia di particolari, nei confronti dell’operato del giovane arbitro della gara in parola. Meglio avrebbe fatto la società Calcio a Cinque Forlì a indirizzare le proprie doglianze all’associazione arbitrale competente per territorio nell’ambito di un rapporto collaborativo e costruttivo tra società e arbitri che sempre più dovrebbe caratterizzare il movimento calcistico a livello giovanile. Ciò doverosamente premesso, si rileva che dagli atti ufficiali della gara e in particolare dall’allegato al referto arbitrale, risulta che a fine a partita il sig. Andrea Marelli, in qualità di dirigente della società Calcio a Cinque Forlì, ha invitato l’arbitro a entrare nello spogliatoio della propria squadra all’interno del quale ha, con tono alterato, rivolto allo stesso direttore di gara frasi sconvenienti e di protesta dal contenuto vagamente intimidatorio assumendo un atteggiamento sconveniente e assolutamente non consono al ruolo che lo stesso ricopriva come dirigente accompagnatore di una squadra di giovanissimi. Per quanto precede questa Corte ritiene che il periodo di inibizione stabilito dal Giudice sportivo di prima istanza sia stato giustamente determinato, specie se si considera il contesto di calcio giovanile in cui si sono si sono verificati i fatti oggetto del presente provvedimento. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società ASD CALCIO A CINQUE FORLI’ e conferma nella sua integralità la decisione assunta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì- Cesena. Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.
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