COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 147 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PERTICARA 1932 Avverso squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Roberto BELLI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. Nr. 22 del 07/12/2016. Gara Perticara / Athletic Falco del 03/12/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 147 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PERTICARA 1932 Avverso squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Roberto BELLI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. Nr. 22 del 07/12/2016. Gara Perticara / Athletic Falco del 03/12/2016 La Società Associazione Calcio Perticara propone tempestivo e rituale ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare chiedendone una revisione. La reclamante ammette che a fine gara il proprio tesserato Roberto Belli, reagendo con “impulsiva tempestività” a insulti ricevuti, tentava di avere un contatto fisico con calciatori avversari, ma che non riusciva nel proprio intento grazie al fattivo comportamento dei suoi compagni di squadra che lo trattenevano. La Società Perticara chiede anche che, come circostanza attenuante, sia tenuta in considerazione la mancanza di precedenti disciplinari e antisportivi a carico del proprio calciatore. La ricorrente non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. 606 606 Rileva la Corte che dagli atti ufficiali di gara e in particolare dal supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, risulta che a fine partita si è acceso un litigio fra i calciatori delle due contendenti e che in tale frangente il giocatore Belli Roberto tentava ripetutamente, con fare minaccioso e molto aggressivo, di aggredire e colpire con calci e pugni alcuni giocatori avversari, ma ciò gli veniva impedito a fatica da alcuni compagni. In considerazione di tali risultanze ufficiali ritiene questa Corte che il tentativo di violenza posto in essere dal Belli nei confronti di calciatori avversari, per quanto non abbia dato luogo a conseguenze lesive, ai fini disciplinari vada comunque considerato alla stregua di una condotta violenta e che pertanto la fattispecie in esame ricada nella previsione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva che prevede quale sanzione edittale minima la squalifica per tre giornate di gara così come deciso dal Giudice sportivo di prima istanza in maniera del tutto condivisibile. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società A.C.D. PERTICARA confermando la decisione assunta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena. Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.
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