COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 DEL 21/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. UNIONE SPORTIVA AMARO, in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara NUOVA OSOPPO – AMARO (Campionato 2^ categoria, Gir. Carnico) disputata il 22.05.2016, della perdita della gara per 3-0 a favore della società ASD NUOVA OSOPPO, della ammenda di euro 100,00 a carico della ASD UNIONE SPORTIVA AMARO, e della inibizione, per la durata di giorni 15, a carico del sig. Vittorio ZULIANI, accompagnatore ufficiale (in C.U. n° 80 del 31.05.2016)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 DEL 21/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. UNIONE SPORTIVA AMARO, in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara NUOVA OSOPPO – AMARO (Campionato 2^ categoria, Gir. Carnico) disputata il 22.05.2016, della perdita della gara per 3-0 a favore della società ASD NUOVA OSOPPO, della ammenda di euro 100,00 a carico della ASD UNIONE SPORTIVA AMARO, e della inibizione, per la durata di giorni 15, a carico del sig. Vittorio ZULIANI, accompagnatore ufficiale (in C.U. n° 80 del 31.05.2016) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 80 dd 31.05.2016 il G.S.T. della Delegazione di Tolmezzo infliggeva – in relazione alla gara NUOVA OSOPPO – AMARO, disputata in data 22.05.2016 – la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 a favore della ASD NUOVA OSOPPO, l’ammenda di euro 100,00 a carico della ASD UNIONE SPORTIVA AMARO e la inibizione, per la durata di giorni 15, a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD UNIONE SPORTIVA AMARO sig. ZULIANI Vittorio, in quanto “letto il ricorso proposto dalla Società Sportiva Nuova Osoppo con il quale contesta che nel corso della partita Nuova Osoppo – Amaro disputata in data 22.05.2016 la Società Sportiva Amaro ha schierato il giocatore Bisconti Danilo, espulso nel corso dell’incontro Amaro – Ardita disputato in data 15.05.2016; che detto giocatore conseguentemente non aveva titolo a partecipare alla gara disputata in data 22.05.2016 in ossequio al principio del C.G.S. il quale enuncia che a un giocatore espulso dal campo nel corso di una partita ufficiale della propria società è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica di una gara; che a nulla osta che detto tesserato non avesse subito la squalifica in quanto l’arbitro aveva erroneamente trascritto sul referto di gara il nominativo di un altro calciatore dell’Amaro, errore peraltro segnalato poi da quest’ultimo con conseguente provvedimento dello scrivente giudicante di data 23.05.2016”. Con tempestivo reclamo dd. 06.06.2016, la ASD NUOVA OSOPPO chiedeva alla CSAT di annullare le sanzioni comminate alla Società, previa audizione, evidenziando che: - in occasione dell’incontro con la ASD ARDITA, era stato espulso il sig. BISCONTI Danilo (n. 8); - in data 18.05.2016, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 18.05.2016, il GST di Tolmezzo aveva comminato una giornata di squalifica, a seguito di (presunta) espulsione dal campo, al sig. DELL’ANGELO Giovanni (n. 9), nulla provvedendo nei confronti del sig. BISCONTI; - appena presa visione del comunicato, veniva contattata da parte della ASD AMARO la Delegazione di Tolmezzo, che richiedeva alla Società la formalizzazione di una segnalazione scritta al GST di Tolmezzo; - nella mattinata del 19.05.2016 veniva formalizzata via fax al GST di Tolmezzo la segnalazione sollecitata, assicurandosi la ASD AMARO telefonicamente del ricevimento del tutto; - a tutta la domenica del 22.05.2016 nulla perveniva alla ASD AMARO; - la ASD AMARO, attenendosi pertanto al provvedimento formalizzato in C.U., non schierava il calciatore DALL’ANGELO Giovanni nella gara disputata il 22.05.2016 con la ASD NUOVA OSOPPO; - solamente il giorno successivo (il 23.05.2016), nel C.U. n. 77 veniva disposta dal GST di Tolmezzo la rettifica (sub “errata corrige”: “in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A seguito di un errore di trascrizione da parte dell’arbitro sul referto della gara Amaro – Ardita giocata il 15.05.2016, segnalata con comunicazione di data 19.05.2016 dalla A.S.D. Amaro, successivamente corretta con supplemento di referto da parte del direttore di gara di data 23.05.2016, le sanzioni della gara devono intendersi come sotto riportate: la squalifica comminata al giocatore n. 9 della Società AMARO sig. DELL’ANGELO GIOVANNI deve intendersi annullata a seguito dell’errore riferito dal direttore di gara; al contempo si commina la squalifica per una giornata al giocatore successivamente individuato dall’arbitro come colui il quale era stato espulso, sig. BISCONTI DANILO n. 8 della A.S.D. AMARO”); - preso atto di tale nuovo provvedimento, la ASD AMARO non schierava il sig. BISCONTI nella gara del 28.05.2016; - la ASD NUOVA OSOPPO in data 25.05.2016 formalizzava un ricorso, con il quale richiedeva per sé la vittoria per 3 – 0 a tavolino, in relazione al fatto che in data 22.05.2016 il sig. BISCONTI della ASD AMARO aveva preso parte alla gara, pur essendo stato espulso nel corso della gara immediatamente precedente; - detto ricorso veniva comunicato anche alla ASD AMARO, cui perveniva però solamente in data 31.05.2016 (a mezzo raccomandata A/R, ritirata dalla odierna ricorrente alle ore 12:48); - nel corso dello stesso 31.05.2016, senza che la ASD AMARO fosse messa nella condizione di poter esprimere proprie deduzioni, veniva pubblicato il C.U. n. 80 contenente i provvedimenti disciplinari oggetto del presente provvedimento; - conseguentemente, ad avviso della ASD AMARO il ricorso della ASD NUOVA OSOPPO doveva ritenersi “nullo per “VIZIO DI FORMA” e “DICHIARAZIONI NON VERITIERE”, che la sanzione applicata dal GST di Tolmezzo doveva essere annullata per “INFRAZIONE PROCEDURALE” e conseguentemente dovesse essere ripristinato il risultato conseguito sul campo. Il reclamo della ASD AMARO era ritualmente comunicato alla ASD NUOVA OSOPPO (cui perveniva in data 09.06.2016); in data 30.06.2016 si svolgeva l’audizione, cui non prendeva però parte alcun rappresentate della controinteressata. La ricorrente insisteva nelle deduzioni scritte già formalizzate, evidenziando altresì che, laddove la Delegazione di Tolmezzo avesse operato con la debita celerità, così come si era dimostrata celere nei confronti del successivo rilievo della ASD NUOVA OSOPPO, la spiacevole situazione non si sarebbe verificata; nel contempo, ne era derivato un duplice danno, in quanto un’unica espulsione è stata pagata due volte. Veniva fatta richiesta di acquisizione del supplemento di referto, per valutarne la tempistica di inoltro. Ciò premesso, la CSAT – consapevole della assoluta peculiarità della fattispecie all’esame – non può condividere (se non in parte e nei termini seguenti) i rilievi della ASD AMARO. Va premesso che in relazione al reclamo della ASD NUOVA OSOPPO, pur comunicato alle ASD AMARO, non vi è stata effettiva possibilità di contraddittorio, in quanto la ASD AMARO ne ha ricevuto copia il giorno stesso della deliberazione del GST (31.05.2016), il quale non ha preteso dalla ASD NUOVA OSOPPO l’esibizione della ricevuta di ritorno della raccomandata, provvedendo sostanzialmente de plano. Risulta con ciò obiettivamente frustrato avanti al GST il diritto riconosciuto alla controinteressata dall’art. 33, p.to 7, diritto peraltro efficacemente esercitato avanti alla CSAT da parte della ASD AMARO; conseguentemente, quand’anche fosse nulla per difetto di contraddittorio la decisione del GST (tenuto quest’ultimo, nei procedimenti ai sensi dell’art. 29 p.ti 7 e 8 C.G.S., a comunicare previamente alle parti la data in cui la propria decisione sarà presa, con contestuale possibilità di deposito di memorie e documenti almeno due giorni prima, secondo quanto previsto dall’art. 29, p.to 8bis C.G.S.), ciò non impedisce certo a questa CSAT di esprimersi in via definitiva e nel merito, secondo quanto previsto al riguardo dall’art. 36 C.G.S. Nel merito della vicenda, va allora osservato quanto segue. Innanzi tutto, la CSAT ha acquisito la documentazione afferente il supplemento di referto, e da ciò può desumersi (ad integrazione delle circostanze di fatto sopra riferite, correttamente ricostruite dalla ricorrente nel proprio atto) che: - giunta la segnalazione della ASD AMARO dd. 19.05.2016, con e mail dd. 20.05.2016 (ore 15:54) il GST richiedeva – per il tramite della Sezione AIA di Tolmezzo – un chiarimento in merito alla identità dell’espulso; - con e mail dd. 20.05.2016 (ore 19:07) il direttore di gara confermava di avere indicato quale espulso il n.9, ma chiedeva di poter ricevere le foto dei calciatori, per un confronto; - con ulteriore e mail dd. 21.05.2016 (ore 8:25) l’arbitro, dichiarando di avere nel frattempo visionato le fotografie dei calciatori presenti sul sito internet www.carnico.it, dichiarava di avere riconosciuto il numero 8 (BISCONTI Danilo) quale giocatore realmente espulso, in luogo del n. 9, “erroneamente trascritto sul taccuino di gara”; - il vero e proprio supplemento di referto, però, veniva trasmesso solamente in data 23.05.2016 (con e mail delle ore 15:21, seguita da ulteriore fax del 24.05.2016, ore 8:08); - il GST provvedeva con atto del 23.05.2016, inserito il giorno stesso nel C.U. n. 77 di pari data. Da quanto sopra, risulterebbe dunque che – quanto meno in via ufficiosa – già in data 21.05.2016 (sabato), in prima mattinata, era emerso l’errore dell’arbitro, e vi sarebbe stata perciò la possibilità di porvi rimedio, con tutti i mezzi del caso, in tempo utile rispetto alle gare in programma per il giorno successivo. La e mail del 21.05.2016, non essendo richieste “forme sacramentali” da rispettare, poteva già valere infatti quale supplemento di referto, ai sensi dell’art. 34, p.to 5 e dell’art. 35, p.to 1.1 C.G.S. Quanto alla posizione dell’ASD AMARO, va detto però che l’arbitro aveva ritualmente consegnato a fine gara il proprio rapportino, in cui era riportato il numero dell’espulso (il 9, in luogo dell’8), sicché la ricorrente avrebbe potuto (ed anzi dovuto) rappresentare subito la circostanza al direttore di gara all’atto della consegna, prevenendo la spiacevole situazione prima ancora che essa si potesse andare a verificare. Altrimenti non si spiega la ragione per la quale è previsto un rapportino a fine gara, senza dover nemmeno scomodare i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis p.to 1 C.G.S. Sicché l’ASD AMARO, inerte nella segnalazione che avrebbe potuto fare immediatamente all’arbitro, in quanto consapevole della avvenuta espulsione del proprio n. 8 sig. BISCONTI Danilo, in occasione della gara immediatamente successiva avrebbe dovuto evitare di schierare il calciatore effettivamente espulso: il cartellino rosso vale comunque quale notifica della squalifica per il turno successivo, secondo principio generale e non altrimenti derogabile, neppure in casi particolari come quello che ci occupa, giusta la previsione dell’art. 19, p.to 10 C.G.S. ed in particolare dell’art. 45, p.to 2 C.G.S., secondo cui “ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo”. In conseguenza del C.U. n. 77 del 23.05.2016, nel quale si era provveduto da parte del GST alla rettifica, il sig. BISCONTI Danilo (n. 8 effettivamente espulso nella gara del 15.05.2016) non avrebbe pertanto dovuto scontare alcuna ulteriore squalifica, rispetto a quella che gli si sarebbe dovuto far scontare in automatico da parte della ASD AMARO in occasione della gara disputatasi il 22.05.2016. Il fatto che la ASD AMARO si sia immediatamente attivata per segnalare l’errore (confidando nella cui rettifica la Società avrebbe pur potuto astenersi dal non schierare il 22.05.2016 il sig. DELL’ANGELO), e che la Delegazione di Tolmezzo, pur potendolo, non aveva provveduto a rettificare il provvedimento in tempo utile per la gara del 22.05.2016, se non del tutto (resta ferma infatti la responsabilità della reclamante per non essersi immediatamente attivata all’esito della consegna del rapportino di fine gara, e nel contempo per non avere applicato spontaneamente l’art. 45, p.to 2 C.G.S.) riduce comunque la responsabilità della stessa ASD AMARO, dovendosi conseguentemente: - confermare la perdita della gara, a carico della ASD AMARO, con il punteggio di 0-3, discendendo tale conseguenza, senza la possibilità di diverse o più favorevoli interpretazioni, direttamente dall’art. 17, co. 5 lett. a) del C.G.S.; - ridurre la ammenda a carico della ASD AMARO ad euro 50,00, trattandosi di società di seconda categoria e conseguentemente essendo rituale il reclamo avverso una sanzione disposta nella misura superiore ad euro 50,00 (art. 45, p.to 3, lett. d, C.G.S.; in questo caso il GST aveva disposto l’ammenda di euro 100,00). Resta ferma, invece, la inibizione disposta a carico del Dirigente accompagnatore sig. Vittorio ZULIANI, non essendo impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, i provvedimenti che dispongono l’inibizione a carco di dirigenti, per una durata fino a un mese (art. 45, p.to 3, lett. b, C.G.S.). Consegue, a fronte del parziale accoglimento, ai sensi dell’art. 33, co. 13 C.G.S., la non applicazione della tassa, di cui era stato autorizzato l’addebito in calce al reclamo. P.Q.M. La C.S.A.T. – FVG così decide: a) conferma la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a carico della ASD AMARO; b) conferma la inibizione a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD UNIONE SPORTIVA AMARO sig. ZULIANI Vittorio, per la durata di giorni 15; c) riduce la ammenda a carico della ASD AMARO, rideterminandola in euro 50,00; - dispone per la non applicazione della tassa di reclamo.
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