COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 31/08/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 27/ 8/2016 SISTIANA DUIN0 AURISINA – PRIMOREC

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 31/08/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 27/ 8/2016 SISTIANA DUIN0 AURISINA - PRIMOREC IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.; esaminati il referto arbitrale e gli atti relativi alla gara SISTIANA DUINO AURISINA - PRIMOREC, valevole per la Coppa Italia Società di Promozione, disputatasi a Visogliano (pr. di Trieste) in data 27.08.2016 e conclusasi con il risultato di 1 – 3; rilevato dai detti atti che l'A.S.D. PRIMOREC ha effettuato cinque sostituzioni di propri calciatori anziché un massimo di tre sostituzioni, indipendentemente dal ruolo ricoperto, disattendendo in tal modo la norma di cui al C.U. n. 11 del 10.08.2016, pag. 9, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, stagione sportiva 2016/2017 e precisamente: al 26’ del 2° tempo il n. 16 COLOTTI Massimiliano al posto del n. 10 DAVANZO Luca; al 35’ del 2° tempo il n. 18ZUGNA Lorenzo al posto del n. 9 ZACCHIGNA Stefano; al 38’ del 2° tempo il n. 15 SARCANO Massimiliano al posto del n.11 IADANZA Nicolas; al 42’ del 2° tempo il n. 17 LUONGO Mario Simone al posto del n.7 RUZZIER Matteo; al 44’ del 2° tempo il n. 13 ROCCA Attilio Massimiliano al posto del n. 3 MUCCIO CRASSO Patrick; considerato quindi che l'A.S.D. PRIMOREC, sostituendo due calciatori in più del numero consentito, ha fatto partecipare all’incontro due atleti che non ne avevano titolo, ponendo in essere una situazione di irregolarità; DELIBERA a) a carico dell'A.S.D. PRIMOREC ai sensi dell’art. 17, punto 1, e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S.; b) l’inibizione a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. Primorec, sig. KRALJ Darko fino al 09.09.2016, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it