COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 31/08/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 27/ 8/2016 S.QUIRINO – FLAIBANO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 31/08/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 27/ 8/2016 S.QUIRINO – FLAIBANO IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, esaminati il rapporto dell’arbitro e gli atti allo stesso allegati, riguardanti la gara S.QUIRINO – FLAIBANO del 27.08.2016 (inizio ore 20.30), valevole per la Coppa Italia Società di Promozione 2016/2017, programmata sul campo sportivo di Basaldella di Vivaro con l’impiego dell’illuminazione artificiale; rilevato dal supplemento di rapporto dell’arbitro che: - al minuto 29’ del primo tempo, con il gioco in svolgimento, si erano spenti i fari dell’illuminazione di una delle quattro torri, situata a lato del campo; - il direttore di gara interrompeva il gioco, - i dirigenti locali constatavano che il guasto riguardava l’interruttore in quanto improvvisamente saltato; - si attendeva, quindi, un lasso di tempo di 25 minuti per permettere all’impianto di raffreddarsi, dopodiché si riprovava ad aprirlo; a questo punto, i fari sulla detta torre si accendevano per poi saltare nuovamente dopo alcuni minuti; - poiché il problema non era risolvibile in tempi ragionevoli, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara; sentito il direttore di gara per le vie brevi, quest’ultimo aggiungeva che: - prima dell’inizio della gara, egli (arbitro) notava che l’impianto di illuminazione del terreno di gioco era formato da quattro torri, ciascuna della quali aveva quattro fari; mentre su due torri funzionavano regolarmente tutti e quattro i fari, sulle altre due ne funzionavano soltanto due; ed è proprio una di queste torri su cui funzionavano soltanto due fari che si era spenta totalmente; poiché la visibilità, a suo avviso, era sufficiente, dava inizio all’incontro, incaricando comunque i dirigenti locali a provvedere, qualora possibile, alla rimozione dell’inconveniente; - non si era verificato né prima né dopo l’interruzione della gara alcun fenomeno temporalesco (tuoni, fulmini) che avrebbe potuto causare danni all’impianto di illuminazione; valutato che l’accaduto non può che essere stato causato da mero guasto all’impianto di illuminazione (peraltro non totalmente funzionante anche prima dell’inizio della gara), guasto ascrivibile, in assenza di particolari avversità atmosferiche, a carenze tecniche e di manutenzione, per cui, come noto, responsabile deve ritenersi chi, a qualsivoglia titolo, utilizza l’impianto sportivo; visto le “disposizioni di carattere generale sui campi di gioco” annesse alla regola 1 del giuoco del calcio, punto 3, in base al quale, le Società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, impianto di illuminazione compreso; considerato che l’arbitro ha atteso circa 25 minuti prima di lasciar libere le squadre nell’attesa che qualcuno potesse porre rimedio al guasto; visto l’art. 17, punti 4, C.G.S.; P.Q.M. delibera nei confronti dell’U.S.D. S.QUIRINO la punizione sportiva della perdita della gara S.QUIRINO – FLAIBANO, valevole per la Coppa Italia Società di Promozione, con il punteggio di 0 – 3.