COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 20/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 2/10/2016 S.GIOVANNI – COMUNALE FONTANAFREDDA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 20/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 2/10/2016 S.GIOVANNI - COMUNALE FONTANAFREDDA IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, a seguito del provvedimento adottato nella seduta del 05.10.2016, nel corso della quale aveva disposto che venissero esperiti accertamenti in merito alla gara S.GIOVANNI – COMUNALE FONTANAFREDDA, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Girone “C”, disputatasi ad Aurisina (pr. di Trieste) in data 02.10.2016; esaminato il rapporto arbitrale, nel quale il direttore di gara annotava che la soc. Fontanafredda aveva effettuato, al 19’ del 2° tempo, una sostituzione irregolare in quanto era entrato al posto del n. 7 il n. 17, il cui nominativo non era stato indicato nella lista di gara; sentito in data 14.10.2016 l’arbitro, il quale, durante l’audizione, ha dichiarato quanto segue: “Nella fase degli adempimenti preliminari, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della soc. Com. Fontanafredda mi ha consegnato, in triplice copia, l’elenco dei calciatori della propria squadra contenente 15 nominativi, contrassegnati dai numeri dall’1 all’11 e dal 13 al 16. Detto elenco è stato da me controfirmato ed una copia dello stesso è stata consegnata alla società del S.Giovanni. Nessuna variazione al citato elenco è stata apportata dalla soc. Com. Fontanafredda prima dell’inizio del gioco. Nel corso della gara, la soc. Com. Fontanafredda ha effettuato regolarmente quattro sostituzioni di propri calciatori, tutti inseriti nell’elenco presentato prima dell’inizio dell’incontro. Al 19’ del 2° tempo, la predetta società ha sostituito il n. 7 BASSO Francesco con il n. 17, il cui nominativo non era stato inserito nell’elenco di gara prima dell’inizio della stessa e del quale io non conosco le generalità. Il n. 17 ha partecipato alla gara dal 19’ del 2° tempo fino alla fine della stessa. Mi sono accorto di tale irregolarità immediatamente dopo la fine dell’incontro al momento della compilazione del rapportino di fine gara; si è poi discusso dell’accaduto con i due dirigenti accompagnatori in occasione della firma e della consegna del rapportino stesso. Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della soc. Com. Fontanafredda era dispiaciuto per quanto avvenuto ed anch’io ne ero per aver consentito la permanenza in panchina di un calciatore non in lista.” vista la regola 3 del Giuoco del Calcio, intitolata “I calciatori”, punto 3 “Procedura della sostituzione”, che recita: “I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa”; vista la “Guida pratica AIA” annessa alla citata regola 3, punto 1, che recita: “Quale valore dovrà attribuirsi agli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre, che devono essere presentati all’arbitro prima dell’inizio della gara? Un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia inizio. – Omissis.” rilevato che la soc. Com. Fontanafredda ha utilizzato nel corso della citata gara un calciatore di riserva il cui nominativo non era stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara stessa, contravvenendo all’obbligo di cui alla predetta regola 3 del Giuoco del Calcio; considerato, quindi, che la soc. Com. Fontanafredda ha fatto partecipare alla gara in epigrafe un calciatore che non ne aveva legittimo titolo ponendo in essere una situazione di irregolarità nello svolgimento dell’incontro; visto l’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. che recita: “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”; P.Q,M. delibera: a) nei confronti dell’A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA, ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett. a) e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara “giovanissimi” S.GIOVANNI – COMUNALE FONTANAFREDDA con il punteggio di 0 – 3; b) nei confronti del sig. CAUZ Luca, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Comunale Fontanafredda, l’inibizione fino al 28 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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