COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 27/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. LAUCO (Campionato Carnico – 3^ categoria) in merito alla sanzione della inibizione sino al 03.04.2017 inflitta al proprio dirigente CIMENTI Alessandro ed alla sanzione della squalifica per cinque gare inflitta al proprio calciatore COLLINASSI Massimo (in C.U. n. 35 dd. 05.10.2016 – delegazione di Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 27/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. LAUCO (Campionato Carnico – 3^ categoria) in merito alla sanzione della inibizione sino al 03.04.2017 inflitta al proprio dirigente CIMENTI Alessandro ed alla sanzione della squalifica per cinque gare inflitta al proprio calciatore COLLINASSI Massimo (in C.U. n. 35 dd. 05.10.2016 – delegazione di Tolmezzo). Con tempestivo reclamo la A.S.D. LAUCO ha impugnato le sanzioni indicate in epigrafe, irrogate dal G.S.T. al dirigente CIMENTI Alessandro “per aver detto all'arbitro alla fine della gara di vergognarsi e per essergli corso incontro strattonandolo più volte per il braccio per impedirgli di esibire il cartellino rosso ad un giocatore dell'A.S.D. Lauco ” ed al calciatore COLLINASSI Massimo “per avere inferto una spinta all'arbitro mentre protestava”. La reclamante, nel proprio reclamo, ha dato una lettura difforme dei fatti rispetto a quanto rappresentato dal G.S.T., il quale avrebbe errato nell'interpretare il referto di gara. Pur riconoscendo l'uso di espressioni irriguardose da parte dei propri tesserati (e deprecando tale condotta), la reclamante evidenziava come, in realtà, non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra il CIMENTI ed il direttore di gara, mentre il COLLINASSI non avrebbe “spinto” l'Arbitro, ma si sarebbe limitato ad un gesto per richiamarne l'attenzione. Alla riunione del 20.10.2016 compariva il sig. Lorenzo Blarzino, Presidente della reclamante, il quale, richiamandosi a quanto già esposto nel reclamo, concludeva per una riduzione della sanzione per entrambi i propri tesserati. Il reclamo è fondato, per i seguenti motivi. Quanto alla posizione del CIMENTI, dalla lettura del referto non emergono elementi, riconducibili alla fattispecie di violenza, tali da giustificare una sanzione sì grave (sei mesi di inibizione) come quella inferta dal G.S.T. Il dirigente infatti, per quanto riportato a referto, ha rivolto una singola espressione irriguardosa al direttore di rigore e successivamente, nel protestare, lo ha strattonato più volte per il braccio, senza tuttavia causargli dolore o la benché minima conseguenza lesiva. I fatti appena descritti, pur costituendo una evidente condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, sfociata in un contatto fisico, non sono idonei ad integrare gli estremi della fattispecie della violenza e, conseguentemente, meritano di essere sanzionati con minore severità. Quanto alla posizione del COLLINASSI, attesa l'unicità della condotta di cui si è reso responsabile (posto che la spinta – priva di qualsiasi connotato di violenza – è avvenuta contestualmente alla protesta verbale, in relazione alla quale non si ha riscontro dell'utilizzo di espressioni irriguardose) e tenuto altresì conto del contesto, non pericoloso, in cui la stessa è stata posta in essere, sanzione equa e giusta appare essere quella indicata in dispositivo P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G., in accoglimento del reclamo: a) riduce la inibizione inflitta al sig. CIMENTI Alessandro dallo svolgere ogni attività sino al 31.12.2016; b) riduce la squalifica inflitta al calciatore COLLINASSI Massimo a quattro gare. Dispone il non addebito della tassa reclamo.
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