COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 28/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA UNIONE POLISPORTIVA REANESE (Coppa Regione II Categoria) in merito alla squalifica fino al 17.11.2016 inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore DESSI Yuri (in C.U. n 36 del 18.10.2016) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n 36 dd 18.10.2016 il G.S.T.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 28/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA UNIONE POLISPORTIVA REANESE (Coppa Regione II Categoria) in merito alla squalifica fino al 17.11.2016 inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore DESSI Yuri (in C.U. n 36 del 18.10.2016) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n 36 dd 18.10.2016 il G.S.T. provvedeva a carico del calciatore DESSI Yuri (U.P. Reanese) infliggendogli la “squalifica fino al 17/11/2016 ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) CGS perché, dopo la fine della gara, nella stradina che dal recinto di gioco conduce agli spogliatoi, si avvicinava, correndo, all'arbitro, dava la mano destra a quest'ultimo e gliela stringeva con forza, senza arrecargli alcun dolore; in detta circostanza proferiva, in modo ironico, espressioni irriguardose ed ingiuria nei confronti del direttore di gara; perché, dopo aver mollato la mano dell'arbitro ed essersi diretto verso gli spogliatoi, si arrestava e, giratosi verso il direttore di gara, rivolgeva minacciosamente allo stesso ulteriori espressioni irriguardose ed ingiuriose, dopodiché entrava nel proprio spogliatoio sbattendo qualsiasi cosa gli si presentasse davanti; perché, dopo che l'arbitro si era fatto la doccia (erano passati circa 15 minuti), il Dessi lo aspettava al di fuori dello spogliatoio e, con atteggiamento arrogante e minaccioso, gli rivolgeva frasi irriguardose; perché, infine, mentre l'arbitro si dirigeva verso la propria auto, proferiva nei confronti di quest'ultimo espressione minacciosa”. Con tempestivo reclamo la società impugnava la decisione disciplinare del G.S.T., in relazione alla posizione del proprio tesserato, ritenendo la sanzione “non consona a quanto effettivamente avvenuto sul terreno di gioco e anche a fine partita"- La reclamante motivava il proprio reclamo come segue: a) il calciatore a fine partita “si avvicinava a salutare l’arbitro ma non proferiva frasi ingiuriose”; b) lo stesso “assolutamente non sbatteva nulla”; c) il calciatore a fine gara “attendeva al di fuori degli spogliatoi per recuperare il documento d’identità in compagnia del nostro allenatore che conferma che non c’è stata animosità”. Chiedeva che la sanzione fosse ridimensionata e “nella fase del dibattimento di ascoltare a voce le persone presenti -” indicate nel calciatore medesimo e nell’allenatore. Il reclamo è inammissibile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in considerazione del fatto che, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) la mera negazione del fatto refertato (che, nel caso di specie, è stato chiaramente ed analiticamente descritto dall’arbitro) non costituisce motivazione idonea, mentre ex art. 33, co. 6 C.G.S., “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. E’ peraltro inammissibile anche la richiesta di audizione di altro tesserato e dello stesso sig. DESSI, in quanto il diritto di essere sentiti è limitato dall’art. 36 co. 6 C.G.S. alle sole parti reclamanti (nel caso concreto: alla società), e perché comunque tali attività istruttorie si presentano come inidonee a portare elementi tali da mettere in discussione quanto descritto dal direttore di gara. Ex art. 33 co. 13 C.G.S. “Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.” P.Q.M. La Corte Sportiva di appello FVG dichiara inammissibile il reclamo e, ai sensi dell’art. 34, co. 13 C.G.S., dispone per l’addebito della tassa di reclamo.
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