COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 01/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulati dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: MOROSANU Mihail, SKORIC Denis e ASD RANGERS. Il deferimento. Con Racc. dd 13.026.2016, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: – MOROSANU Mihail, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del codice di giustizia sportiva; – SKORIC Denis, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del codice di giustizia sportiva; la società ASD RANGERS, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del codice di giustizia sportiva, per violazione ascritta al proprio tesserato sig. MOROSANU Mihail.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 01/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulati dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: MOROSANU Mihail, SKORIC Denis e ASD RANGERS. Il deferimento. Con Racc. dd 13.026.2016, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - MOROSANU Mihail, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del codice di giustizia sportiva; - SKORIC Denis, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del codice di giustizia sportiva; la società ASD RANGERS, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del codice di giustizia sportiva, per violazione ascritta al proprio tesserato sig. MOROSANU Mihail. La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 24.11.2016. La preliminare richiesta ex art. 23 CGS. All'udienza del 24.11.2016, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresì comparsi personalmente il sig. MOROSANU Mihail, il sig. SKORIC Denis nonché il sig. Mauro Marrandino, Presidente di ASD RANGERS. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito alla richiesta predibattimentale di applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata da ciascuno dei deferiti, e – in relazione alla posizione della Società – secondo l’istanza formulata dal suo Presidente, nei seguenti termini: – quanto al sig. MOROSANU Mihail, 1 giornata di squalifica (sanzione base 2 giornate); – quanto al sig. SKORIC Denis, 10 giorni di sospensione, quale Arbitro Effettivo A.I.A. (sanzione base 15 giorni); – quanto alla Società ASD RANGERS, euro 200,00 di ammenda (sanzione base euro 300,00). La motivazione. I fatti oggetto di contestazione si riferiscono ad un episodio verificatosi sugli spalti del campo sportivo di Gagliano di Cividale del Friuli, in occasione della gara del Campionato di II Categoria, Forum Julii – Rangers, disputatasi il 27.09.2015. In quella occasione il sig. SKORIC Denis, tesserato A.I.A. (Arbitro Effettivo, ma colà presente nelle vesti di spettatore) e uno spettatore successivamente identificato per MOROSANU Mihail, calciatore tesserato per la Società ASD RANGERS, venivano a colluttazione a cagione di proteste, inscenate dal pubblico verso l’arbitro della gara, fratello dell’odierno deferito SKORIC Denis e in relazione alle quali quest’ultimo reagiva. I due soggetti coinvolti alla fine ritenevano di non dare alcuna evidenza dell’episodio alla Forza Pubblica, pur accorsa. Il sig. SKORIC dava rapporto del fatto al Presidente del C.R.A. Friuli Venezia Giulia, che trasmetteva alla Procura Federale. Si arrivava così al deferimento oggetto di odierna trattazione. Il T.F.T. - competente anche nei confronti del tesserato A.I.A. sig. SKORIC Denis ai sensi dell’art. 30 /3 CGS e dell’art. 3, comma 1 e 2, ultima parte, del Regolamento A.I.A. - ritiene di dover condividere, in relazione al riconoscimento di responsabilità e in ordine alle sanzioni in concreto applicate, l’accordo intervenuto tra gli interessati e il rappresentante della Procura Federale. La condotta contestata ai deferiti senz’altro configura violazione ai doveri di correttezza e probità sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del CGS; inoltre, quanto al sig. SKORIC Denis, risulta violata la previsione dell’art. 40, commi 2 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., secondo cui gli arbitri sono tenuti ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale. La Società ASD RANGERS qui risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in relazione alla condotta violativa ascritta al proprio tesserato. La qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta e le sanzioni in concreto concordate dalle parti paiono congrue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG dichiara l’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti deferite e la Procura Federale e, per l’effetto: 1) applica nei confronti del sig. MOROSANU Mihail la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica; 2) applica nei confronti del sig. SKORIC Denis, Arbitro Effettivo A.I.A., la sanzione della sospensione di giorni 10 (dieci) dall’attività; 3) applica nei confronti della A.S.D. RANGERS la sanzione di euro 200,00 di ammenda. Ai sensi dell'art. 35, comma 4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38, comma 8 C.G.S.
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