COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 15/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 11/12/2016 TORVISCOSA – GEMONESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 15/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 11/12/2016 TORVISCOSA - GEMONESE IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) C.G.S.; esaminati il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara TORVISCOSA – GEMONESE, valevole per il Campionato di “Eccellenza”, disputatasi l’11.12.2016 a Torviscosa (pr. Udine) e conclusasi con il risultato di 0 – 2; vista la norma relativa all’impiego di calciatori “giovani”, pubblicata sul C.U. n. 1 in data 01.07.2016 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pag. 12, norma in base alla quale, nelle singole gare dell’attività ufficiale 2016/2017, le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alla seguenti fasce di età: - 1 nato dall’1.1.1997 in poi; - 1 nato dall’1.1.1998 in poi; la suindicata disposizione stabilisce, altresì, che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessare; vista l’e-mail relativa alla suindicata gara che l’arbitro, su richiesta di questo giudice sportivo, ha fatto pervenire in data 13.12.2016 ed in cui ha confermato le sostituzioni effettuate dall’A.S.D. Torviscosa nel citato incontro e riportate nel rapporto stesso; rilevato dai detti atti che l’A.S.D. Torviscosa ha utilizzato nel corso della gara in questione i seguenti calciatori “giovani”: - DONDA Luigi Radames, nato il 05.05.1997, numero 2, impiegato per tutto il corso dell’incontro; - PELOI Piero, nato il 25.12.1997, numero 3, impiegato per tutto il corso dell’incontro; - LEBAN Francesco, nato l’1.06.1998, numero 8, dall’inizio dell’incontro e fino al 36’ del 2° tempo quando veniva sostituito dal n. 16 DAL FORNO Dennis, nato il 24.10.1996; accertato che dal 36’ del 2’ tempo, dopo la sostituzione del n. 8 Leban Francesco (nato l’1.06.1998) con il n. 16 Dal Forno Dennis (nato l’11.07.1996), fino al termine dell’incontro l’A.S.D. Torviscosa ha impiegato in campo due calciatori “giovani”nati però entrambi nel 1997 (Donda e Peloi), ma nessun calciatore nato dall’1.1.1998, che la menzionata società aveva l’obbligo di schierare in quanto espressamente previsto dalle norme e rilevato che non si erano verificate, durante la gara e fino al 36’ del 2° tempo espulsioni dal campo di calciatori “giovani” né infortuni degli stessi dopo che tutte le sostituzioni consentite erano state effettuate dalla società più volte citata; accertato quindi che l’A.S.D. Torviscosa ha disatteso in tal modo il sopracitato obbligo stabilito dalla norma in vigore, concretando una situazione di irregolarità negli ultimi 9 minuti regolamentari; preso atto dal C.U. n. 1 dell’1.07.2016 della Lega Nazionale Dilettanti (pag. 4), in combinato disposto con l’art. 34 bis N.O,.I.F., che l’inosservanza della citata disposizione comporta l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. delibera: 1) ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 5, lett. c) C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, C.G.S., a carico dell’A.S.D. TORVISCOSA la punizione sportiva della perdita della gara TORVISCOSA – GEMONESE, disputatasi l’11.12.2016, con il punteggio di 0 – 3; 2) l’inibizione temporanea nei confronti del sig. DI LILLO Luigi, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Torviscosa, fino al 23.12.2016, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett.h) C.G.S.
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