COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. Aleksandar TRKULJA, Gianfranco GONANO, Vittorino BOLDARINO, Flavio D’ODORICO e dell’ A.S.D. LAVARIAN MORTEAN.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 23/12/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTI del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. Aleksandar TRKULJA, Gianfranco GONANO, Vittorino BOLDARINO, Flavio D’ODORICO e dell’ A.S.D. LAVARIAN MORTEAN. Con raccomandata dd. 27.01.2016 (proc. 7405/418 pf 15 16 AA/ac) ritualmente inviata all’interessato veniva deferito al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 1del C.G.S.: il sig. Aleksandar TRKULJA “per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, della NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2015/16 per la società A.S.D. LAVARIAN MORTEAN senza averne titolo...” Con successiva raccomandata dd 7.03.2016 (proc. 9219/725 pf 15/16 AA/ac) ritualmente inviata all’interessato il sig. Aleksandar TRKULJA veniva deferito al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S. per rispondere: dell’illecito stabilito dagli artt. 1 bis, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, “per aver disputato la gara Lavarian Mortean/Fulgor del 3.10.2015 del Campionato Juniores Provinciali, nelle file della Società Lavarian Mortean, in posizione irregolare, perchè mai tesserato senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa”. Con ulteriore raccomandata dd 27.05.2016 (proc. 13881/1056 pf 15/16 AA/ac) ritualmente inviata agli interessati, venivano inoltre deferiti al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi degli artt. art. 32 ter, comma 4 e 46, comma 6, del C.G.S.: il sig. Aleksandar TRKULJA per rispondere della “violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver egli disputato le gare Pagnacco-Lavarian M. del 26.11.2015, MaianeseLavarian M. del 28.11.2015, Lavarian M. – Sandanielese del 12.12.2015, Lavarian M. – Ragogna del 23.01.2016 e Lavarian M. – Serenissima del 06.02.2016 - Campionato Provinciale Juniores Girone B – CR Friuli VG SS 2015/16 nelle fila dell’ASD LAVARIAN MORTEAN senza averne titolo perchè non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. il sig. Gianfranco GONANO, Presidente della soc. ASD LAVARIAN MORTEAN per rispondere della “violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF , per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore TRKULJA Aleksandar ed a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’attività sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonchè per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare Pagnacco-Lavarian M. del 26.11.2015, Maianese-Lavarian M. del 28.11.2015, Lavarian M. – Sandanielese del 12.12.2015, Lavarian M. – Ragogna del 23.01.2016 e Lavarian M. – Serenissima del 06.02.2016 - Campionato Provinciale Juniores Girone B – CR Friuli VG SS 2015/16; Il sig. Flavio D’ODORICO per rispondere della “violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società (Lavarian Mortean – n.d.r.) in occasione delle gare Pagnacco-Lavarian M. del 26.11.2015, MaianeseLavarian M. del 28.11.2015, Lavarian M. – Sandanielese del 12.12.2015 Campionato Provinciale Juniores Girone B – CR Friuli VG SS 2015/16, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore TRKULJA Aleksandar, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai Direttori delle gare e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; Il sig. Vittorino BOLDARINO per rispondere della “violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società (Lavarian Mortean – n.d.r.) in occasione delle gare Lavarian M. – Ragogna del 23.01.2016 e Lavarian M. – Serenissima del 06.02.2016 - Campionato Provinciale Juniores Girone B – CR Friuli VG SS 2015/16, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore TRKULJA Aleksandar, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai Direttori delle gare e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini dell’attività sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa“l’ASD LAVARIAN MORTEAN per rispondere “a titoli di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai signori GONANO Gianfranco (Presidente), D’ODORICO Flavio – BOLDARINO Vittorino (Dirigenti) e TRKULJA Aleksandar (calciatore) alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS” Il dibattimento. Comparso dinnanzi al T.F.T. FVG il giorno 23.06.2016 fissato per la discussione dei due procedimenti rubricati con i nn. 7405/418 pf 15 16 AA/ac e 9219/725 pf 15/16 AA/ac il sig. Aleksandar TRKULJA rilevava di essere in attesa di convocazione per un terzo deferimento (quello rubricato sub. n° 13881/1056 pf 15/16 AA/ac) disposto a suo carico - ed a carico di altri tesserati - per fatti sostanzialmente analoghi a quelli oggetto di incolpazione. Preso quindi atto della sua richiesta di rinvio per consentire la trattazione unitaria di tutti i deferimenti, riguardanti fatti soggettivamente ed oggettivamente connessi, il TFT FVG, nulla opponendo il Sostituto Procuratore Federale, disponeva la riconvocazione delle parti per una successiva seduta.- All’udienza del 24.11.2016, fissata per la trattazione di tutti e tre i procedimenti sopra indicati, dinnanzi al TFT FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, nonchè il sig. Vittorino BOLDARINO (Vice – Presidente dell’ASD MORTEAN LAVARIAN) per sè ed in rappresentanza sia della società deferita che dei sigg. Gianfranco GONANO e Flavio D’ODORICO giusta delega che veniva acquisita agli atti.- Nessuno compariva invece per il sig. Aleksandar TRUKULJA. Disposta preliminarmente dal TFT FVG la riunione, per ragioni di connessione ed economia processuale, dei due procedimenti recanti i nn 9219/725 pf 15/16 AA/ac e 13881/1056 pf 15/16 AA/ac a quello più risalente nel tempo rubricato col n 7405/418 pf 15 16 AA/ac, le parti rassegnavano le conclusioni qui di seguito riportate. Le conclusioni. Acquisito in udienza il consenso da parte del Sostituto Procuratore Federale il sig. Vittorino Boldarino formulava richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS per sè e per gli altri soggetti da lui rappresentati nei seguenti termini: - quanto alla propria posizione personale, a quella di Gianfranco GONANO e Flavio D’ODORICO anni 1 (uno) di inibizione ciascuno (sanzioni base anni 1 e mesi 6 di inibizione ridotte di 1/3 ai sensi dell’art. 23 CGS) - quanto all’ASD LAVARIAN MORTEAN € 534,00 di ammenda e punti due di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza (sanzioni base € 800 di ammenda e punti tre di penalizzazione ridotte di 1/3 a sensi dell’art. 23 CGS) Il Sostituto Procuratore Federale formulava inoltre richiesta di squalifica del sig. Aleksandar TRKULJA per mesi 3 in ordine alla contestazione riguardante la falsa attestazione e di ulteriori 9 giornate per la irregolare partecipazione alle gare meglio descritte negli altri capi di incolpazione. La motivazione. Preliminarmente si osserva che le indagini compiute dalla Procura Federale ed in particolare la documentazione acquisita consentono di ritenere pacificamente provati i fatti addebitati ai deferiti e da costoro neppur contestati. Sempre in via preliminare si osserva inoltre che relativamente alla gara presa in considerazione nel deferimento recante il n° 9219/725 pf 15/16 AA/ac, l’accompagnatore ufficiale (sig. Boldarino) e la società LAVARIAN MORTEAN sono già stati rispettivamente sanzionati dal G.S.T. con l’inibizione sino al 24.12.2015 e con l’ammenda di € 100 (in C.U. Deleg. Prov. UD n° 26 dd. 25.11.15). Tanto premesso, venendo ad esaminare la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata dalle parti, il TFT FVG deve eccepirne l’inammissibilità alla luce del novellato art. 23 del CGS che, dopo varie modifiche, così ad oggi recita: “ 1. I soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. 2. L’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.” Dunque secondo il testo attualmente vigente il c.d. “patteggiamento” per poter essere preso in considerazione ed essere eventualmente dichiarato efficace dall’organo giudicante (sussistendone beninteso le condizioni) deve avvenire in un momento antecedente all’apertura della prima udienza, dovendosi in caso contrario (una volta cioè aperto per la prima volta il dibattimento) considerare lo stesso tardivo e pertanto inammissibile. Poste tali premesse, poichè nello specifico la richiesta di applicazione delle sanzioni è stata avanzata dalle parti solamente nel corso della prima udienza, dopo l’apertura della stessa e dunque oltre il termine normativamente previsto allo scopo, ne va dichiarata l’inammissibilità per tardività. Quanto al merito della vicenda, ritiene in ogni caso il collegio giudicante che il trattamento sanzionatorio indicato dalle parti - dandosi per scontata la corretta qualificazione giuridica dei fatti (peraltro incontrovertibili) da queste operata - si sarebbe comunque prestato ad una rivisitazione circa la congruità quand’anche la domanda di patteggiamento fosse stata presentata in tempo utile. Invero questo Tribunale è perfettamente consapevole della gravità delle condotte poste in essere dai deferiti e della estrema leggerezza dagli stessi dimostrata consentendo ad un giovane calciatore non regolarmente tesserato (senza neppur previamente assicurarsi della veridicità della attestazione da lui resa) di partecipare all’attività agonistica oltretutto in carenza sia dell’attestazione medica comprovante la sua idoneità alla pratica sportiva che di una apposita copertura assicurativa diretta a salvaguardare, lui e gli avversari, dai pericoli per danni fisici che anche il gioco del calcio, come è risaputo, presenta. Per cui il TFT FVG non può che censurare tali comportamenti rimarcando una volta di più le pesanti responsabilità ed i grossi rischi, anche di carattere economico, cui presidenti, dirigenti e società calcistiche si espongono nel far partecipare alle varie competizioni (non conta se più o meno importanti) atleti non in regola con il tesseramento (dunque esposti a loro volta a rischio) qualora sfortunatamente si verifichi un infortunio che possa mettere a repentaglio la loro integrità fisica o quella degli avversari . E tuttavia questo Tribunale non può restare insensibile di fronte alle motivazioni educative ed all’impegno di carattere sociale ed aggregativo che molto spesso (come si ritiene essere accaduto anche in questo caso) spingono i dirigenti o altri tesserati a “sorvolare” ingenuamente ed in buona fede sulle regole imposte dall’ordinamento, per agevolare in qualche modo l’inserimento nel tessuto sociale dei ragazzi più disagiati o, negli ultimi anni, di quelli provenienti dall’estero consentendo loro - mercè la pratica sportiva (senza dover attendere l’espletamento di più o meno complessi e/o lunghi adempimenti federali) - di superare almeno in parte le difficoltà di vita o di ambientamento cui essi debbano far fronte. A maggior ragione qualora ciò avvenga, come nello specifico, nell’ambito delle competizioni giovanili laddove non si registrano particolari pretese di risultato. Tali considerazioni non possono essere trascurate dal TFT nel determinare le sanzioni di cui appaiono meritevoli gli artefici delle condotte contestate valendo le stesse, secondo l’opinione dell’organo giudicante, a mitigare le responsabilità ad essi ascrivibili anche con riferimento alle difficoltà comunicative che, nel caso specifico, essi possono aver incontrato relazionandosi con un giovane ragazzo straniero. Analogamente l’unitarietà che contraddistingue le infrazioni ascritte al giovane TRKULJA, concentrate in un arco di tempo limitato, e la possibilità che egli possa aver mal compreso l’esatto significato dell’attestazione che gli era stata richiesta rappresentano ulteriori elementi di cui tener conto nella irrogazione della sanzione disciplinare che in questo caso non viene determinata a tempo ma a giornate di gara non risultando che il ragazzo sia attualmente tesserato per un qualche sodalizio calcistico. Sanzioni eque rispetto alle violazioni contestate, tenuto conto del numero delle gare alle quali è stato consentito al giovane TRKULJA di partecipare senza essere regolarmente tesserato, in assenza di certificato di idoneità alla pratica sportiva e di copertura assicurativa, nonchè dell’ulteriore violazione (falso) dallo stesso commessa, ritiene il T.F.T. FVG essere quelle indicate nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Aleksandar TRKULJA (calciatore) relativamente ai fatti a lui ascritti, dispone la squalifica dello stesso per 8 (otto) giornate di gara; - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Gianfranco GONANO (Presidente dell’ASD LAVARIAN MORTEAN) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo per mesi 4 (quattro); - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Vittorino BOLDARINO (Vice-Presidente dell’ASD LAVARIAN MORTEAN) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo per mesi 4 (quattro); - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Flavio D’ODORICO (nella sua qualità di Accompagnatore Ufficiale dell’ASD LAVARIAN MORTEAN) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo per mesi 4 (quattro); - Ritenuta sussistere la responsabilità diretta ed oggettiva dell’ASD LAVARIAN MORTEAN per i fatti ascritti ai suoi tesserati (Gianfranco GONANO, Vittorino BOLDARINO e Flavio D’ODORICO nonchè al calciatore Aleksandar TRKULJA) commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 300- (trecento) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores di competenza. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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