COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 18/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. CIRILLO RAFFAELE E QUINTILIANI FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO GRIFONE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 18/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. CIRILLO RAFFAELE E QUINTILIANI FRANCESCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO GRIFONE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 CGS. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione inviata all’ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile Scolastico del Lazio dal sig. CIRILLO Raffaele, dirigente dell’ATLETICO GRIFONE, il quale lamentava il comportamento inadeguato e scorretto del sig. DI TELLA Emiliano tecnico della squadra Giovanissimi Provinciali della sua stessa società, nella quale militava il proprio figlio minore. Inoltre, lo stesso segnalava che, in occasione dell’incontro con l’ATLETICO VESCOVIO, il suddetto allenatore imprecava e bestemmiava in continuazione e faceva presente che, in tale occasione, veniva aggredito verbalmente e fisicamente dal DI TELLA. Anche il sig. Peruzzi, padre di un calciatore e non tesserato FIGC, segnalava il grave comportamento dell’allenatore, tenuto di fronte al sig. QUINTILIANI Francesco, altro dirigente della società ATLETICO GRIFONE. Alla luce di tali fatti e a seguito dell’istruttoria, il sig. DI TELLA Emiliano veniva quindi deferito alla Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico. Nel corso delle indagini, i sig.ri CIRILLO Raffaele e QUINTILIANI Francesco venivano convocati dinanzi la Procura Federale entrambi per il 10 e 16 luglio 2015, ma non si presentavano, disattendendo un preciso dovere di collaborazione con la Giustizia Sportiva: per tale motivo venivano deferiti a codesto Tribunale Federale Territoriale per violazione dell’art. 1 bis,comma 1 e 3. Per responsabilità oggettiva veniva altresì deferita la società ASD ATLETICO GRIFONE, in quanto i predetti al momento dell’illecito facevano parte di tale compagine sociale. Nei termini, veniva presentata memoria difensiva dall’ASD ATLETICO GRIFONE, la quale deduceva che il deferimento non era supportato da adeguato apparato probatorio e che comunque i due deferiti, al momento della consumazione dell’illecito, non erano più tesserati presso la propria società, essendo il vincolo venuto a cessare il 30 giugno 2015, chiedendo, quindi, il proscioglimento o, in via subordinata, la riduzione della pena al minimo edittale. All’udienza del 7.7.2016, erano presenti la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, nonché personalmente i deferiti CIRILLO Raffaele e QUINTILIANI Francesco e il sig. ANCONITANI Stefano, presidente della società ASD ATLETICO GRIFONE, assistita dall’avv. Simone Di Leginio. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - CIRILLO RAFFAELE con mesi tre di inibizione; - QUINTILIANI FRANCESCO con mesi due di sospensione; - ASD ATLETICO GRIFONE con l’ammenda di € 700,00. I sigg. CIRILLO Raffaele e QUINTILIANI Francesco deducevano che nessuna convocazione per i giorni 10 e 16 luglio era mai stata portata loro a conoscenza da parte della ASD ATLETICO GRIFONE e che avevano saputo del procedimento solo dopo tali date, cioè con la consegna da parte del personale della detta società della Comunicazione di conclusione delle indagini del 21.10.15. A riguardo, i deferiti producevano e-mail inviate alla Procura Federale nell’ottobre 2015 con cui avevano esposto tali fatti e richiesto di ricevere le comunicazioni presso le loro abitazioni, mettendosi comunque a disposizione per essere sentiti. Il sig. QUINTILIANI Francesco, inoltre, rappresentava di non aver ricevuto alcuna convocazione, nemmeno per l’udienza di quel giorno, di cui ne era venuto a conoscenza dal sig. CIRILLO Raffaele. L’ASD ATLETICO GRIFONE si riportava integralmente alla propria memoria, ribadendo quanto dedotto e richiesto, sottolineando che negli atti di indagine non era presente alcun verbale di mancata comparizione. Questo Tribunale Federale rileva che le convocazioni dinanzi la Procura Federale state inviate, a mezzo telegramma, ai sig.ri CIRILLO Raffaele e QUINTILIANI Francesco presso la società ASD ATLETICO GRIFONE il 7.7.15 per il 10.7.15 e il 13.7.15 per il 16.7.15: ciò non è sufficiente a ritenere che i deferiti fossero a conoscenza dell’invito dinanzi l’Organo Inquirente. Innanzitutto, appare evidente che vi potesse essere un contrasto tra il Sig. CIRILLO Raffaele e la società della quale all’epoca era dirigente, altrimenti le censure da egli mosse a carico dell’allenatore DI TELLA sarebbero state risolte negli appositi organi endosocietari, senza necessità di rivolgersi alla Federazione. Inoltre, lo stesso presidente ANCONITANI Stefano, nell’audizione del 13.7.15 dinanzi la Procura, affermava di non aver più visto né il sig. CIRILLO Raffaele che il sig. QUINTILIANI Francesco. Quindi, l’Organo Inquirente, anche alla luce delle e-mail inviate dai deferiti, di cui una presente anche negli atti di indagine, avrebbe ben potuto convocare i due dirigenti presso le loro abitazioni e non presso la Società, magari anche con un mezzo che avesse reso certe le ricezioni degli inviti. Infatti, è noto che la produzione della ricevuta di spedizione di un telegramma o di una raccomandata dà solo la certezza che lo stesso sia stato spedito mentre il destinatario può confutarne la ricezione, contestandola specificatamente e suffragando tali censure con elementi di prova; ad esempio può esser dedotta la circostanza che quanto inviato non contenesse alcuna lettera o che ne contenesse una di contenuto diverso o, ancora, l’assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati nella missiva all’epoca della spedizione. Nel caso di specie, i deferiti hanno contestato che gli non sono mai state consegnate le convocazioni, inviate presso la società con cui appare che il vincolo di tesseramento fosse sciolto e con cui, comunque, si ha ragione di affermare che vi fossero contrasti. Alla luce di tali considerazioni, manca la prova che i deferiti abbiano mai validamente ricevuto le convocazioni per essere sentiti dalla Procura Federale per i giorni 10 e 16 luglio 2015 e pertanto manca il presupposto necessario a configurare il fatto illecito contestato, cioè la mancata collaborazione con gli Organi di Giustizia Sportiva: essi devono, quindi, essere prosciolti da ogni accusa, come conseguentemente anche la società deferita per responsabilità oggettiva. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere il sig. CIRILLO RAFFAELE e il sig. QUINTILIANI FRANCESCO per insussistenza del fatto loro ascritto, nonché la società ASD ATLETICO GRIFONE, deferita per responsabilità oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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