COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 25/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORTONE MARCO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 326 DEL 14/04/2016 (Gara: SAN GIOVANNI INCARICO – SAN LORENZO del 10/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 395 del 20/05/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 8 del 25/07/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORTONE MARCO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 326 DEL 14/04/2016 (Gara: SAN GIOVANNI INCARICO – SAN LORENZO del 10/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 395 del 20/05/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, vista la relazione della Procura Federale che ha sostanzialmente confermato la dinamica dei fatti descritti dal direttore di gara nel suo rapporto; ritenuto che al calciatore BORTONE Marco debba essere addebitata una aggressione realizzata in un unico contesto temporale, con conseguenze fisiche non particolarmente gravi a carico del direttore di gara; ritenuto che le giustificazioni addotte dalla Società reclamante non hanno trovato riscontro nella pur copiosa attività d’indagine della Procura Federale; considerato quindi che la sanzione irrogata possa solo essere parzialmente rivisitata nel quantum, per adeguarlo ad analoghe fattispecie abitualmente sanzionate da questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore BORTONE Marco al 10/04/2019. La tassa reclamo va restituita.
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