COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 21/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. INDOMITA POMEZIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTINI ALESSANDRO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 28/09/2016 (Gara: BORGO PODGORA 1950 – INDOMITA POMEZIA del 25/09/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 90 del 14/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 21/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. INDOMITA POMEZIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTINI ALESSANDRO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 28/09/2016 (Gara: BORGO PODGORA 1950 – INDOMITA POMEZIA del 25/09/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 90 del 14/10/2016 La Corte, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; letto il ricorso; osserva: Premesso che il ricorrente non presenziava all’udienza indicata in epigrafe, i fatti ascritti al calciatore Martini Alessandro sono chiaramente descritti nel referto arbitrale – fonte di prova privilegiata secondo il Codice di giustizia Sportiva – e nella successiva integrazione prodotta dal direttore di gara. Il fatto che l’offesa razziale sia conseguenza di un fallo di gioco, come indicato dal ricorrente, non costituisce esimente, ma rimane la gravità del comportamento. Inoltre, si ravvisa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è nei limiti del minimo edittale previsto dall’art.11 CGS. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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