COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 28/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MELE ANTONIO, PRESIDENTE DELL’ ASD ROBUR CERVARO 2014, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 28/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MELE ANTONIO, PRESIDENTE DELL' ASD ROBUR CERVARO 2014, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL' ART 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS. Il Procuratore Federale Delegato, letti gli atti dell'attività di indagine e tenuto conto della riunione con altro procedimento avente lo stesso oggetto, rilevava che nel corso dell'attività istruttoria compiuta emergeva che il sig. ANTONIO MELE, all'epoca dei fatti, presidente dell' ASD ROBUR CERVARO 2014, violava le norme regolamentari di cui all’oggetto, per aver consentito al tecnico CARCONE PASQUALE, inizialmente tesserato con l'altra società di Cervaro, di trasferire alla ROBUR CERVARO 2014 8 giovani calciatori di età tra i 6 anni ed i 10 anni, senza che il presidente si opponesse a ciò. Tanto che acconsentiva ai predetti calciatori di allenarsi nello stesso campo in giorni diversi da quelli dell'altra squadra, senza accertarsi che fosse accordato loro il prescritto nulla osta. Di tutto ciò la Procura si rendeva conto dopo aver svolto le audizioni dei presidenti delle due società di Cervaro, dei tecnici, dirigenti ed alcuni genitori dei giovani calciatori. Rilevava anche la Procura che il sig. MELE forniva la carta intestata della propria società ai genitori per la richiesta dello svincolo e del tesseramento dei calciatori interessati a favore della società da lui presieduta. In considerazione di quanto sopra provvedeva, con autonomo atto di deferimento, a trasmettere gli atti alla commissione disciplinare del settore tecnico della FIGC, per le valutazioni circa il comportamento del tecnico CARCONE PASQUALE, tecnico federale iscritto all'albo, tesserato ad inizio stagione per la società, l’ASD SC CERVARO, poi dimissionario, e privo di tesseramento, nell'arco della stessa stagione sportiva, prendeva accordi ed iniziative per la società ROBUR CERVARO 2014. Ha inteso deferire la Procura per le violazioni normative dei soggetti indicati in epigrafe al Tribunale Federale Territoriale il sig. ANTONIO MELE, all'epoca dei fatti presidente dell'ASD ROBUR CERVARO 2014, e la predetta società, per la condotta ascrivibile al proprio presidente, ai sensi dell'art 4 commi 1 e 2 del CGS. I deferiti, attraverso un legale di loro fiducia, hanno trasmesso una memoria difensiva intendendo contestare il provvedimento ritenendolo illegittimo e privo di motivazione. Pone in evidenza il patrono dei deferiti l’estraneità della società Robur Cervaro 2014 in quanto non vi è alcun collegamento tra società ed il tecnico Pasquale Carcone, all’epoca dei fatti, tra l’altro, persona libera da vincoli e certamente non riconducibile alla società deferita; il tecnico nei fatti si era limitato a proseguire un’attività sportiva spontanea ed amatoriale. Nessuno tra i sentiti dalla Procura, estranei alle società, ha dichiarato che i ragazzi si siano allenati con la Robur Cervaro 2014, né che abbiano svolto alcuna attività sportiva con la stessa; viste le premesse chiede quindi il proscioglimento dei deferiti. Alla riunione, ritualmente fissata e comunicata, innanzi al Tribunale Federale Territoriale sono presenti, oltre al rappresentante della Procura Federale, i deferiti personalmente assistiti dal loro legale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità dei deferiti per le incolpazioni rispettivamente ascritte ed ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il Presidente Mele ed € 1.200,00 di ammenda per la società. Il difensore dei deferiti si è riportato ampiamente alla memoria difensiva sottolineando come il campo comunale di Cervaro, ove si sarebbero svolti gli allenamenti, non è della società Robur Cervaro 2014 ed è utilizzato a turno da tutte le società della cittadina, inoltre l’organizzazione dei suddetti allenamenti è stata spontanea e completamente autogestita. Ritiene il Tribunale che non si sia raggiunta la prova delle attività antiregolamentari contestate ai deferiti. Dall’esame dell’ampio carteggio della indagine condotta dalla Procura Federale emerge che la società Robur Cervaro 2014 non ha avuto alcuna parte nelle vicende che hanno portato l’allenatore Carcone ad allontanarsi dalla società Asd Sc Cervaro. Le dichiarazioni delle parti contraenti sul punto convergono per attribuire il mancato rinnovo del contratto tra il Carcone e l’Sc Cervaro, società con cui aveva svolto attività di istruttore della scuola calcio nella precedente stagione sportiva, sono esclusivamente di natura economica in quanto la società non intendeva assicurare al tecnico lo stesso rimborso dell’anno precedente, essendo diminuiti gli iscritti. Al momento in cui si sono interrotti i rapporti tra il Cervaro ed il Carcone non vi era alcun rapporto tra questi e l’altra società di Cervaro, la Robur Cervaro 2014 che non ha svolto in alcun modo opera di convincimento per distogliere il tecnico dalla sua vecchia società. Sul punto sono convergenti le dichiarazioni dei genitori dei bambini già iscritti alla scuola calcio del Cervaro che affermano di aver sottoscritto il tesseramento con il Cervaro nel convincimento che il tecnico per la nuova stagione fosse il Carcone che già aveva tenuto i loro figli nell’anno precedente. Sempre dalle dichiarazioni dei genitori sentiti dalla Procura emerge che solo dopo l’inizio dell’attività appresero che il Carcone non era più l’allenatore del Cervaro e che i figli, legatissimi all’allenatore, rifiutarono di proseguire la scuola calcio con altri allenatori; sempre i genitori affermano unanimemente di aver allora organizzato delle partitelle con i ragazzi, per lo più il sabato, pregando il Carcone di seguire l’attività dei bambini. Tale attività, che si può definire autogestita dalle famiglie dei giovani calciatori, venne svolta presso il campo comunale di Cervaro ma taluni affermano che i genitori si autotassarono per pagare la pulizia degli spogliatoi e quindi, anche qui, si deve escludere che la Robur Cervaro 2014 abbia messo a disposizione il campo negli orari di sua pertinenza e che abbia in qualche modo tollerato o peggio incoraggiato lo svolgimento degli allenamenti in tali giorni ed orari. Infine, sempre dalle dichiarazioni dei genitori, appare ben diversamente lumeggiata, rispetto all’incolpazione, la questione della sottoscrizione della richiesta di svincolo da parte dei genitori dei giovani atleti. Va premesso che si tratta di attività pienamente lecita, riservata ai genitori di atleti giovanissimi che si approcciano al gioco del calcio e che mira ad evitare costrizioni di qualsiasi natura nelle autonome decisioni di genitori e minori. La disposizione che consente la richiesta di svincolo entro una data predeterminata all’inizio della stagione del mese di dicembre, è dettata proprio per riparare a scelte sbagliate, dissapori o tensioni che possono verificarsi tra famiglie e società ed è tesa a salvaguardare i minori avvicinandoli il più possibile al calcio da intendersi come gioco e libera scelta e non costrizione. Tale richiesta deve ricevere l’avallo della società di appartenenza che deve inserire il calciatore in una lista di svincolo. Si contesta alla società deferita di aver fornito la carta intestata per la richiesta di svincolo ma, come si è visto leggendo le dichiarazioni dei genitori dei giovani che intendevano richiedere lo svincolo, fu proprio la società titolare del vincolo, cioè l’Asd Sc Cervaro, a condizionare la presentazione della richiesta di svincolo da parte dei genitori, all’indicazione della società ove questi avevano intenzione di portare i propri figli, richiedendo quindi che fosse questa a richiedere lo svincolo. Tale richiesta, che sicuramente vi è stata in quanto non vi sarebbe stato altrimenti motivo per cui i genitori abbiano redatto la richiesta su di un foglio intestato e non bianco, era immotivata e non dovuta ed, in ogni caso, non costituisce certo illecito disciplinare fornire un foglio di carta intestata a chicchessia per indirizzare una richiesta pienamente lecita ad una consorella che conserva, comunque, il potere di accogliere o meno l’istanza. In conclusione da tutto l’incarto a disposizione del Tribunale non emerge alcuna attività della società deferita e del suo presidente tesa a sottrarre tesserati alla consorella mentre appare da tutte le dichiarazioni dei soggetti non tesserati, degni di fede in quanto estranei al contenzioso in essere tra le due società di Cervaro, che l’iniziativa di portare via i bambini dal Cervaro fu assunta dai genitori che volevano assolutamente che questi venissero allenati dal Carcone e furono sempre i genitori ad organizzare gli allenamenti ed ad affittare il campo di calcetto per farli svolgere, mentre la questione della richiesta di svincolo redatta su carta intestata della Robur Cervaro 2014 appare non rilevante sul piano disciplinare e priva anche di concretezza in quanto le istanze furono presentate dai genitori quando la società Cervaro aveva già autonomamente proceduto allo svincolo dei piccoli calciatori. I deferiti vanno quindi prosciolti in quanto non sono emersi fatti degni di supportare l’ipotesi accusatoria. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle incolpazioni rispettivamente ascritte. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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