COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 del 28/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROCALCIO FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZERA MAURO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 13/10/2016 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – PROCALCIO FERENTINO del 09/10/2016 – Campionato di Prima Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 del 28/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROCALCIO FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZERA MAURO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 13/10/2016 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – PROCALCIO FERENTINO del 09/10/2016 – Campionato di Prima Categoria) La Società PROCALCIO FERENTINO ha contestato la squalifica per 5 gare inflitta in primo grado al proprio calciatore ZERA Mauro, argomentando che lo stesso si sarebbe limitato a concitate proteste verso l’arbitro per una decisione tecnica, urtandolo involontariamente, perché spinto dai compagni e chiede quindi una riduzione della sanzione. Tale descrizione non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, fonte primaria di prova (Art.35 del C.G.S.): infatti l’arbitro riporta che lo ZERA, calciatore in panchina; per proteste entrava sul terreno di gioco, lo offendeva ed a seguito della conseguente espulsione poggiava la fronte contro la sua spingendo e facendolo indietreggiare di circa un metro. Da quanto significato, appaiono prive di fondamento le lamentele della reclamante ed altresì congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per cui, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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