COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 del 28/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GERMANI MANUEL PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 06/10/2016 (Gara: BORGO S. MARIA 1977 – NUOVO LATINA ISONZO del 2/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°114 del 28/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GERMANI MANUEL PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 06/10/2016 (Gara: BORGO S. MARIA 1977 – NUOVO LATINA ISONZO del 2/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) La società NUOVO LATINA ISONZO, a sostegno del reclamo avverso la squalifica per 5 gare comminata al proprio calciatore GERMANI Manuel dal Giudice Sportivo di prime cure, afferma che lo stesso, a fine gara, si sarebbe trovato casualmente a breve distanza dall’arbitro discutendo con un avversario senza venire a contatto con lo stesso direttore di gara. La ricorrente, quindi, pur concordando con l’espulsione del GERMANI, per espressione blasfema, chiede una rivisitazione della sanzione ritenuta eccessiva in relazione alle circostanze da essa sopra descritte. Sono stati letti gli atti ufficiali, fonte primaria di prova, dai quali si desume ben altra descrizione degli episodi addebitati al calciatore GERMANI, il quale, espulso per frase blasfema, a fine gara insultava e minacciava l’arbitro e gli poggiava la fronte contro la sua. Alla luce di quanto rappresentato, le deduzioni della ricorrente si dimostrano inattendibili e per tali motivi, attesa anche la congruità della sanzione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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