COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CORVINO LORENZO E LUONGO GIACOMO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 C5 DEL 12/10/2016 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 – ITALPOL CALCIO A 5 del 9/10/2016 – Campionato di Calcio a 5 Under 21) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 28/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CORVINO LORENZO E LUONGO GIACOMO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 37 C5 DEL 12/10/2016 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 – ITALPOL CALCIO A 5 del 9/10/2016 – Campionato di Calcio a 5 Under 21) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 28/10/2016 Visto il reclamo proposto dalla Società ITALPOL CALCIO A 5, con cui si contestano le squalifiche inflitte ai calciatori CORVINO Lorenzo e LUONGO Giacomo in prima istanza come in titolo, e si chiede l’annullamento delle stesse o, in subordine, la loro riduzione, argomentando che gli stessi avrebbero solamente reagito ad aggressioni di un avversario; Sentita la reclamante che, in sede di audizione, ha confermato le ipotesi sopra descritte, insistendo sulla richiesta di riduzione ed ha posto il rilievo la disparità di trattamento tra i propri tesserati ed il calciatore avversario; Considerato che dalla lettura degli atti ufficiali emerge che gli episodi di fine gara addebitati al CORVINO ed al LUONGO differiscono tra di loro per gravità – un pugno all’avversario da parte del CORVINO ed altro pugno allo stesso avversario con conseguenze tirato dal LUONGO – questa Corte non può che differenziare le sanzioni; Tenuto conto di quanto sopra, questo organo di Giustizia Sportiva, in parziale accoglimento del reclamo avanzato dalla Società ITALPOL CALCIO A 5 DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CORVINO Lorenzo a 2 gare, confermando altresì le restanti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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