COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPINIUM FOOTBALL CLUB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IOVINO GIANLUCA PER 6 GARE E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUBEROSO RAFFAELE FINO ALL’11/11/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 20/10/2016 (Gara: SPINIUM FOOTBALL CLUB – SAN GIOVANNI INCARICO del 16/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 28/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPINIUM FOOTBALL CLUB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IOVINO GIANLUCA PER 6 GARE E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUBEROSO RAFFAELE FINO ALL’11/11/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 20/10/2016 (Gara: SPINIUM FOOTBALL CLUB – SAN GIOVANNI INCARICO del 16/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 28/10/2016 La società ASD SPINIUM con il presente ricorso chiede nelle conclusioni la rivisitazione delle sanzioni indicate in epigrafe, ritenendole eccessive rispetto ai fatti realmente accaduti in campo e quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale fa preliminarmente presente che è da considerarsi inammissibile il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato a carico del dirigente TUBEROSO Raffaele fino all’11 novembre 2016, in quanto ai sensi dell’ art.45 del CGS non sono impugnabili in alcuna sede le sanzioni inflitte ai dirigenti inferiori ad un mese. In merito alla richiesta di riduzione della sanzione disciplinare a carico del calciatore IOVINO Gianluca, questa Corte, dopo un’attenta valutazione dei comportamenti tenuti dal predetto calciatore (comportamento minaccioso e tentativo di raggiungere l’arbitro con un calcio non riuscendovi), e tenuto conto di alcune considerazioni esposte dalla ricorrente, valutate anche dal direttore di gara, quali le scuse a fine incontro, manifestando che il comportamento non corretto molto probabilmente è stato causato da un colpo ricevuto alla testa, possano ricondurre la sanzione entro limiti di minore gravità. Ciò detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente all’inibizione a carico del dirigente TUBEROSO Raffaele. Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore IOVINO Gianluca a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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