COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale TRIGORIA – LE MOLE CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale TRIGORIA - LE MOLE CALCIO Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 110 del 27.10.2016 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società TRIGORIA e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro, alla fine del primo tempo, avrebbe deciso di sospenderla definitivamente per avere ricevute minacce da tesserati della società. La reclamante, osserva, che non ci sono stati comportamenti violenti da parte di propri tesserati. Pertanto chiede l'annullamento del provvedimento assunto dall'arbitro di sospendere la gara e conseguentemente il rifacimento della stessa. Esaminati gli atti ufficiali: rileva - al termine del primo tempo, l'arbitro veniva avvicinato in segno di protesta dal Sig. DI ROCCO Romolo (dirigente) della società TRIGORIA che lo spintonava con il petto. Nella circostanza gli rivolgeva espressioni offensive. Anche il Sig. DELLA POSTA Devid allenatore (TRIGORIA) assumeva nei confronti dell'arbitro atteggiamento gravemente offensivo ed intimidatorio. L'arbitro in considerazione del clima venutosi a creare, non riteneva opportuno uscire dallo spogliatoio per cercare di parlare con il capitano della società TRIGORIA non volendo mettere a repentaglio la propria incolumità, decideva, quindi non trovandosi nelle condizioni psicologiche per riprendere normalmente la gara senza intaccare l'imparzialità e la serenità, decideva di sospenderla definitivamente al 45' del primo tempo sul risultato: TRIGORIA - LE MOLE CALCIO 0 - 3. Da quanto sopra riportato, appare evidente che l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento a sua disposizione per verificare o meno se esistevano le condizioni per una normale prosecuzione dell'incontro. Questo Organo Giudicante, pur stigmatizzando il comportamento dei tesserati della società TRIGORIA (sanzionati adeguatamente irrogate con C.U. n. 110 del 27.10.2016), avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. C del CGS annulla il provvedimento di sospensione della gara adottato dall'arbitro PQM DELIBERA a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara adottato dall'arbitro b) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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