COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORNIGIA JACOPO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 21/09/2016 (Gara: VALLE DEL TEVERE – ATLETICO VESCOVIO del 18/09/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 102 del 21/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORNIGIA JACOPO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 21/09/2016 (Gara: VALLE DEL TEVERE – ATLETICO VESCOVIO del 18/09/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 102 del 21/10/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore BORNIGIA Jacopo, assumendo che l’insulto da esso rivolto al calciatore avversario TAMSIR Jammeh non avesse connotazioni razziste e che comunque veniva proferito dopo un grave fallo dello stesso a danno di un altro tesserato della ASD ATLETICO VESCOVIO; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese. esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta ingiuriosa con insulto per motivi di razza e colore; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore BORNIGIA Jacopo è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza, nella misura minima prevista dell’art. 11, comma 1, C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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