COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MESCHINI SAVERIO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 06/10/2016 (Gara: POL. COMUNALE NAZZANO – LUISS del 2/10/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 102 del 21/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MESCHINI SAVERIO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 06/10/2016 (Gara: POL. COMUNALE NAZZANO – LUISS del 2/10/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 102 del 21/10/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore MESCHINI Saverio, assumendo che lo stesso non avesse dolosamente lanciato della terra contro l’arbitro, ma bensì lo aveva attinto con degli schizzi di fango involontariamente, avendo le mani sporche e gesticolando durante alcune proteste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta gravemente ingiuriosa nei suoi confronti, con parole e fatti, del calciatore MESCHINI Saverio; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che la condotta del calciatore MESCHINI Saverio è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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