COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROCALCIO FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ARDUINI ALESSANDRO FINO AL15/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 SGS DEL 20/10/2016 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA – PROCALCIO FERENTINO del 16/10/2016 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 28/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROCALCIO FERENTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ARDUINI ALESSANDRO FINO AL15/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 SGS DEL 20/10/2016 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA – PROCALCIO FERENTINO del 16/10/2016 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 113 del 28/10/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue: La Società Pro Calcio Ferentino reclama avverso la decisione di primo grado in quanto evidenzia nel proprio scritto difensivo che il proprio calciatore ARDUINI ha protestato vivacemente contro la decisione del direttore di gara ma senza mai venire a contatto con lo stesso. A supporto delle proprie teorie difensive allegano al reclamo una dichiarazione spontanea dell’allenatore della Società Accademia Calcio Roma che afferma di non aver visto l’ARDUINI spingere l’arbitro, allegano altresì video amatoriale che riprende la scena dell’espulsione. Preliminarmente questa Corte osserva che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., non può acquisire la prova video allegata. La CSAT, letti gli atti di causa, ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore ARDUINI sia altamente censurabile e meritevole di sanzione in quanto l’essere venuto a contatto con il Direttore di Gara è una grave forma di protesta non tollerabile nemmeno nelle sue forme più lievi. Pertanto ritiene di confermare la squalifica comminata dal Giudice Sportivo in quanto congrua. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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