COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 11/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SS. MICHELE E DONATO, GIÀ ASD SAN DONATO PONTINO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 11/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SS. MICHELE E DONATO, GIÀ ASD SAN DONATO PONTINO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S.. Il Giudice Sportivo presso il CRLAZIO con nota del 13 gennaio 2016 trasmetteva alla Procura Federale copia del referto arbitrale, con allegati, della gara ASD SAN DONATO PONTINO / USD TOR DI QUINTO, del 3 gennaio 2016, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionali. Nel supplemento di referto l’arbitro scriveva che alla fine della gara in questione, l’allenatore ed il massaggiatore della società SAN DONATO PONTINO, QUINTO Salvatore e PANICCIA Enrico chiedevano all’arbitro ”…con tono minaccioso di non menzionare nel referto di gara l’ammonizione di NERI David se vuoi tornare a casa…“. Nella circostanza il dirigente ZANETTI Massimiliano si univa agli altri due chiedendo all’arbitro con aria minacciosa di sostituire l’ammonizione del NERI con altro giocatore. L’arbitro fingeva di accogliere la richiesta modificando il rapportino di fine gara, denunciando il tutto nel supplemento redatto appositamente. L’arbitro scriveva anche nel referto che, aldilà delle gravi minacce rivoltegli dai tre soggetti, il QUINTO e lo ZANETTI gli riferivano che concordava con la loro richiesta anche l’allenatore del TOR DI QUINTO sig. SCHIAVI Daniel. La Procura Federale effettuava le opportune indagini ascoltando i soggetti in questione. L’arbitro confermava nei dettagli quanto riportato negli atti di gara. Il sig. QUINTO Salvatore dichiarava di aver chiesto all’arbitro soltanto se fosse stato possibile evitare di refertare l’ammonizione del NERI, in quanto diffidato, negando di aver parlato del fatto con l’allenatore del Tor di Quinto e che il clima intorno fosse ostile. Anche gli altri due soggetti confermavano la stessa versione del QUINTO. L’allenatore del Tor di Quinto, SCHIAVI Daniel dichiarava di aver udito delle urla provenienti dagli spalti e dirette all’arbitro, che i dirigenti dell’altra squadra protestavano per un problema relativo alla firma del rapportino di fine gara e di aver sentito che i dirigenti volevano chiedere all’arbitro di depennare una ammonizione. La Procura ha proceduto con atto separato di trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per il comportamento tenuto dall’allenatore QUINTO Salvatore nella vicenda in questione. I signori PANICCIA Enrico e ZANETTI Massimiliano hanno richiesto l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art.32 sexies del C.G.S.; nulla osserva il PGS in data 29 luglio 2016 in ordine a quanto convenuto ex art. 32 sexies. Da tutto sopra quanto esposto, la Procura, ritenuto che per i tesserati di cui sopra si è proceduto separatamente, ritiene di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale solamente la società ASD SS. MICHELE E DONATO, già ASD SAN DONATO PONTINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS, per i fatti ascritti ai tesserati in argomento. Alla riunione indetta per il giorno 10 novembre 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti. Non sono pervenute memorie difensive a riguardo. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, chiedendo per la Società ASD SS. MICHELE E DONATO l’ammenda di € 1.500,00 con diffida. Questo Tribunale, valutata la situazione, ritiene che la sanzione possa essere contenuta entro limiti di minore entità, tenuto conto altresì che trattasi di un campionato del Settore Giovanile. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la Società ASD SS. MICHELE E DONATO, già ASD SAN DONATO PONTINO, responsabile delle violazioni ascritte ed indicate in premessa, comminando alla predetta Società l’ammenda di € 1.000,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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