COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MONACO DARIO (S.S.D. ROMA VIII A R.L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: ATLETICO CERRETO – ROMA VIII del 23/10/2016 – Campionato di Prima Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MONACO DARIO (S.S.D. ROMA VIII A R.L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: ATLETICO CERRETO – ROMA VIII del 23/10/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 4/11/2016 Visto il reclamo presentato dal calciatore Monaco Dario entro i termini, con il quale si lamenta della sanzione che gli è stata inflitta, ritenendosi estraneo ai fatti accaduti, per non aver preso parte alla zuffa che ha determinato la sospensione anticipata della gara, chiede quindi una rivisitazione della sanzione. Questa Corte Sportiva, analizzando lo stato di confusione creatosi sul terreno di gioco e quanto riportato dall’arbitro circa l’episodio in contestazione, è dell’avviso che la sanzione adottata nei confronti del calciatore Monaco Dario possa essere ricondotta entro limiti di minore entità, considerando il comportamento del citato calciatore come un atto di protesta, concretizzatosi in uno scontro con un avversario. Ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MONACO Dario ad 1 giornata.
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