COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ROMULEA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BENEDETTI STEFANO FINO AL 30/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 SGS DEL 20/10/2016 (Gara: PRO CALCIO TOR SAPIENZA – ROMULEA del 16/10/2016 – Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 4/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ROMULEA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BENEDETTI STEFANO FINO AL 30/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 SGS DEL 20/10/2016 (Gara: PRO CALCIO TOR SAPIENZA – ROMULEA del 16/10/2016 – Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 4/11/2016 La Corte Sportiva d'Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: A motivo del reclamo, la società ricorrente ha dedotto che l’allenatore Benedetti, al termine della gara, deluso per il risultato, avrebbe rivolto espressioni offensive ai propri giocatori, e non già all’Arbitro, che avrebbe poi salutato stringendogli in effetti la mano con eccessiva forza, ma senza alcuna intenzione di procurargli dolore. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sanzione, ovvero in subordine la riduzione della stessa. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’Arbitro ha riferito che al termine della gara l’allenatore della Romulea, Benedetti Stefano, gli aveva rivolto “a gran voce” una espressione offensiva, e successivamente, dopo aver fatto il gesto di salutarlo, aveva stretto la sua mano con molta forza provocandogli dolore; strattonando poi energicamente il suo braccio più volte. Esaminato e valutato l’episodio, risulta quindi comprovato il comportamento offensivo e di natura violenta posto in essere dall’allenatore Benedetti; né in vero appaiono plausibili le giustificazioni addotte dal tesserato, che a suo dire avrebbe rivolto le espressioni offensive ai propri giocatori (atteggiamento questo che sarebbe, in ogni caso, censurabile, per il cattivo esempio offerto a dei giovanissimi calciatori), e avrebbe poi salutato l’Arbitro con una stretta di mano soltanto vigorosa, ma non diretta a far male; nel qual caso non si capirebbe infatti per quale motivo egli abbia poi strattonato più volte con forza il braccio dell’Arbitro. Ribadita l’intollerabilità di tale comportamento, si ritiene quindi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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