COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS CEPRANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI PALMA CRISTIAN PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: REAL PIEDIMONTE S. GERMANO – VIS CEPRANO CALCIO del 23/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS CEPRANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI PALMA CRISTIAN PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: REAL PIEDIMONTE S. GERMANO – VIS CEPRANO CALCIO del 23/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 Visto il reclamo con cui la Società VIS CEPRANO CALCIO contesta la squalifica per 4 gare inflitta al proprio calciatore Di Palma Cristian in primo grado, sostenendo che lo stesso dopo l’espulsione per doppia ammonizione si sarebbe limitato a protestare verso l’arbitor e che durante l’intevallo non avrebbe avuto contatti con il direttore di gara; preso atto che la reclamante chiede la revoca o una riduzione della sanzione, come ripetuto in sede di audizione; letti gli atti da cui si rileva che il Di Palma, espulso per somma di ammonizioni, ha offeso l’arbitro, ripetendosi anche durante l’intervallo; considerato che le espressioni offensive rivolte all’arbitro dallo stesso calciatore si possono ricondurre ad un unico episodio, per cui la squalifica presenta margini di una lieve rivisitazione; questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DI PALMA Cristian a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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