COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOGNONI SAMUELE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: FOOTBALL CLUB MONTENERO – ARCE 1932 del 22/10/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOGNONI SAMUELE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: FOOTBALL CLUB MONTENERO – ARCE 1932 del 22/10/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 Visto il reclamo con il quale la Società FOOTBALL CLUB MONTENERO chiede una riduzione della squalifica per 4 gare inflitta al proprio calciatore Tognoni Samuele, come in titolo, affermando che lo stesso avrebbe solamente offeso l’arbitro, senza alcun tentativo di tirargli un parastinco; preso atto che la ricorrente chiede quindi una riduzione della sanzione a due turni di squalifica; tenuto conto che da quanto emerge dal contenuto del referto arbitrale – fonte primaria di prova – il Tognoni, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, ha offeso l’arbitro tentando di lanciargli contro un parastinchi, bloccato tuttavia dai compagni di squadra; considerato che da quanto sopra descritto le deduzioni della Società FOOTBALL CLUB MONTENERO appaiono prive di fondamento e la sanzione ampiamente adeguata all’episodio; questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.
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