COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ P.G.S. DON BOSCO GAETA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CERNUTO ROBERTO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 21 LND DEL 27/10/2016 (Gara: DON BOSCO GAETA – TERRACINA CALCIO del 23/10/2016 – Campionato Juniores Provinciale)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ P.G.S. DON BOSCO GAETA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CERNUTO ROBERTO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 21 LND DEL 27/10/2016 (Gara: DON BOSCO GAETA – TERRACINA CALCIO del 23/10/2016 – Campionato Juniores Provinciale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 La P.G.S. DON BOSCO GAETA, nell’articolato ricorso presentato a questo Organo di Giustizia Sportiva, avverso la squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Cernuto Roberto, sostiene che gli episodi contestati al citato calciatore, al termine dell’incontro, rispondono solo parzialmente al vero, in quanto verificatisi in circostanze diverse, anche per una errata interpretazione arbitrale. Precisa la ricorrente che l’arbitro in diverse occasioni, con poca esperienza di posizione in campo, si frapponeva tra il Cernuto e gli altri atleti ostacolandone i movimenti. In tale circostanza il nostro calciatore rivolgeva, al direttore di gara, “espressione dialettale” che veniva interpretata come offesa per cui l’arbitro stesso ne decretava l’espulsione, tra lo stupore generale. Pone in evidenza la società Don Bosco Gaeta che lo sputo a cui si riferisce l’arbitro, non lo ha potuto raggiungere in quanto si trovava a distanza di circa 3 metri dal fatto. Per tutte queste considerazioni la reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta al Cernuto Roberto. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha esaminato con particolare attenzione la vicenda in argomento, rilevando una contraddizione tra quanto riporta la Società Don Bosco Gaeta nel proprio ricorso e quanto scrive l’arbitro nel suo referto; in tal caso, come è noto, ai sensi dell’art.35 del C.G.S. prevale il contenuto del rapporto di gara. In merito allo sputo, segnalato dall’arbitro, questa Corte lo ha considerato come un atto di dispregio verso la figura arbitrale. Considerando tutto ciò si ritiene che le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente non possano essere accolte. Ciò detto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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