COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTAREALE A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITALE DANIELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: STIMIGLIANO 1969 – CITTAREALE del 23/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTAREALE A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITALE DANIELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: STIMIGLIANO 1969 – CITTAREALE del 23/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 La Società CITTAREALE propone formale ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Vitale Daniele, sostenendo che la stessa è sproporzionata, in considerazione di quanto accaduto. Il Vitale accetta serenamente la sanzione notificatagli dall’arbitro per doppia ammonizione, non risponde al vero, altresì, il fatto che si è dovuto prodigare il dirigente per farlo allontanare dal terreno di gioco. Chiede quindi una riduzione della squalifica. Questa Corte, pur tenendo conto che quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto appare reale, in considerazione dei fatti accaduti, ritiene, però, al di là della divergenza, che la sanzione possa essere ricondotta secondo gli abituali parametri adottati in casi del genere; detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore VITALE Daniele a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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