COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°163 del 25/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. CITTA’ DI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERGAMO SIMONE FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: CITTA’ DI POMEZIA – F.C. COLLE OPPIO – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°163 del 25/11/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. CITTA’ DI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERGAMO SIMONE FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 LND DEL 27/10/2016 (Gara: CITTA’ DI POMEZIA – F.C. COLLE OPPIO – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore BERGAMO Simone, assumendo che lo stesso avesse sì compiuto un gesto violento a danno del portiere avversario, ma solo in reazione a un colpo subito e facendo comunque ammenda di quanto avvenuto; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta minacciosa nei suoi confronti nonché violenta nei confronti di un giocatore avversario, tenuta dal calciatore BERGAMO Simone; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore BERGAMO Simone è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza, anche perché l’aver agito in reazione a un colpo proibito di un avversario (peraltro non provato) non è né può essere circostanza esimente o attenuante. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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