COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°163 del 25/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONTEMPI MIRKO FINO AL 30/06/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 03/11/2016 (Gara: VIRTUS ARDEA – TOR DE CENCI del 30/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°163 del 25/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONTEMPI MIRKO FINO AL 30/06/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 03/11/2016 (Gara: VIRTUS ARDEA – TOR DE CENCI del 30/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 La ASD Tor de Cenci impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Bontempi Mirko, sino al 30/06/2017, per aver attinto, con uno sputo, la divisa dell’arbitro. A sostegno della propria tesi difensiva, la reclamante confermava il fatto addebitato al proprio tesserato, riconoscendo che quest’ultimo aveva perso la lucidità per un attimo, compiendo un’azione istintiva e non controllata; al contempo, però, la Società faceva presente che lo stesso, profondamente mortificato per il gesto compiuto, si recava, al termine della gara, dall’arbitro e gli porgeva le proprie scuse; (la reclamante) chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che la stessa possa essere, leggermente, ridotta. Infatti se è vero che la condotta del Bontempi, risulta essere grave, perché offensiva, sia della dignità della persona che delle funzioni proprie dell’arbitro, è pur vero che, essa, è il frutto di un attimo di appannamento, da parte del calciatore, il quale si mostrava subito, profondamente, pentito per l’isolato gesto posto in essere nei confronti dell’arbitro, tanto da rappresentare le proprie scuse allo stesso. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pur ribadendo la gravità del gesto compiuto dal calciatore ritiene, tuttavia, di rivisitare, leggermente, la sanzione, in considerazione delle motivazioni suindicate e pertanto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore BONTEMPI Mirko al 30/04/2017. La tassa reclamo va restituita.
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