COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°171 del 02/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REAL SANT’ANDREA – SAN GIOVANNI INCARICO

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°171 del 02/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA REAL SANT’ANDREA – SAN GIOVANNI INCARICO Per refuso tipografico aggiungere: - Al 14’ del primo tempo il Sig. DI LUCIA Gabriele (dirigente REAL SANT’ANDREA) veniva allontanato dall’arbitro per proteste nei suoi confronti. Nella medesima circostanza il Sig. DE SIMONE Gino (massaggiatore Società REAL SANT’ANDREA) rivolgeva all’arbitro espressione offensiva, pertanto veniva allontanato. - Entrambi i tesserati, dall’esterno del recinto di gioco reiteravano offese e minacce, unitamente a sostenitori della società. - Al 31’ del secondo tempo, veniva espulso il portiere SARDELLI Attilio (REAL SANT’ANDREA) per condotta gravemente sleale e con conseguenti proteste. Si è venuta a creare una situazione di disagio per i tesserati della Società REAL SANT’ANDREA, in quanto nessun calciatore voleva prendere il posto del portiere espulso. - L’arbitro, richiedeva l’intervento del capitano della squadra Sig. DI PAOLA Giuseppe e del Vice capitano MUSELLA Marco ricevendo un diniego alla collaborazione. - Il direttore di gara, senza dare comunicazione ai calciatori suddetti li considerava espulsi. - Pertanto, decideva di continuare la gara pro forma a tutela della propria incolumità a partire dal 33’ del secondo tempo sul seguente punteggio: REAL SANT’ANDREA – SAN GIOVANNI 0 – 4. - In tali frangenti il dirigente allenatore Sig. DI LUCIA Gabriele reiterava gravi offese e minacce all’arbitro ed a un calciatore della squadra avversaria. - L’arbitro, veniva tutelato dagli Agenti della Forza Pubblica presente che lo scortavano mentre lo stesso, a fine gara lasciava l’impianto sportivo. - Da quanto sopra riportato si osserva che l’arbitro, considerando che la responsabilità per la mancata regolare conclusione della gara è da attribuire alla società REAL SANT’ANDREA PQM a) Di infliggere alla società REAL SANT’ANDREA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 b) Di inibire il Sig. DI LUCIA Gabriele (REAL SANT’ANDREA) fino al 31.12.2016, il Sig. DE SIMONE Gino (REAL SANTA’ANDREA) fino al 31.12.2016 c) Di squalificare per una gara effettiva i calciatori DI PAOLA Giuseppe e MUSELLA Marco (REAL SANT’ANDREA)
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