COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 02/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPARTAK LIDENSE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLICCHIO MASSIMILIANO PER 6 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARCHEDI VINCENZO PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAIS FILIPPO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 LND DEL 4/11/2016 (Gara: SPARTAK LIDENSE – STAGNI DI OSTIA del 29/10/2016 – Campionato di Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 150 del 18/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 02/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPARTAK LIDENSE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLICCHIO MASSIMILIANO PER 6 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARCHEDI VINCENZO PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SAIS FILIPPO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 LND DEL 4/11/2016 (Gara: SPARTAK LIDENSE – STAGNI DI OSTIA del 29/10/2016 – Campionato di Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 150 del 18/11/2016 Visto il reclamo con cui la Società SPARTAK LIDENSE ha obiettato riguardo alle squalifiche inflitte in primo grado ai propri calciatori Carchedi Vincenzo, Colicchio Massimiliano e Sais Filippo, come specificato in titolo, assumendo che gli episodi loro addebitati non fossero altro che espressioni di seppur dura e scomposta protesta nei confronti dell’Arbitro; preso atto di quanto dichiarato dalla reclamante che, in sede di audizione, ha confermato le ragioni di cui sopra, chiedendo una significativa riduzione delle sanzioni; letti gli atti ufficiali da cui si rileva che i citati calciatori hanno assunto comportamenti assai censurabili verso il direttore di gara, per altro non caratterizzati da intenzioni violente; tenuto conto che, quindi, le squalifiche comminate possono essere lievemente ridimensionate; questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore COLICCHIO Massimiliano a 5 gare, la squalifica a carico del calciatore CARCHEDI Vincenzo a 5 gare e la squalifica a carico del calciatore SAIS Filippo a 2 gare, La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it