COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN LORENZO CALCIO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUZIO YURI FINO AL 28/02/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 SGS DEL 03/11/2016 (Gara: SAN LORENZO CALCIO – ATLETICO KICK OFF del 30/10/2016 – Campionato di Allievi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN LORENZO CALCIO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUZIO YURI FINO AL 28/02/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 71 SGS DEL 03/11/2016 (Gara: SAN LORENZO CALCIO – ATLETICO KICK OFF del 30/10/2016 – Campionato di Allievi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Ascoltata la Società Esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue: La società San Lorenzo Calcio reclamava avverso la sanzione comminata a danno del proprio calciatore Muzio Yuri evidenziando nel proprio scritto difensivo, il cui contenuto veniva ribadito in sede di audizione, che la sanzione comminata dal giudice di prima cure fosse eccessiva rispetto al reale comportamento tenuto dallo stesso nei confronti del direttore di gara. La società pur ammettendo le eccessive proteste del proprio tesserato chiariva che il proprio calciatore a fine partita, resosi conto dell’eccessività delle proteste, si recava prontamente a chiedere scusa all’arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti di causa, ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Muzio Yuri sia censurabile e meritevole di sanzione in quanto l’essere venuto a contatto con il Direttore di Gara è una grave forma di protesta non tollerabile. Pertanto ritiene di confermare la squalifica comminata dal Giudice Sportivo in quanto congrua. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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