COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°183 del 09/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ G.S. DILETTANTI FALASCHE, LUCARINI MATTIA, MADONIA DAVIDE, PESAVENTO ALESSIO E POLICARPO VALERIO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 34 COMMA 2 DELLE NOIF ED I TESSERATI DELLA STESSA SOCIETÀ DE MARIA COSTANTINO E SCAGNETTI ALDO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.34 COMMA 2 DELLE NOIF E LA SOCIETÀ G.S. DILETTANTI FALASCHE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°183 del 09/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ G.S. DILETTANTI FALASCHE, LUCARINI MATTIA, MADONIA DAVIDE, PESAVENTO ALESSIO E POLICARPO VALERIO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 34 COMMA 2 DELLE NOIF ED I TESSERATI DELLA STESSA SOCIETÀ DE MARIA COSTANTINO E SCAGNETTI ALDO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.34 COMMA 2 DELLE NOIF E LA SOCIETÀ G.S. DILETTANTI FALASCHE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S.. La Procura Federale, a seguito della relazione d’ indagine svolta da un Collaboratore Federale ha rilevato, nel corso dell’ attività istruttoria e dall’ esame dei rapporti arbitrali relativi alla gara ASD CITTA’ di NETTUNO/ GS FALASCHE del campionato Allievi Provinciali fascia B disputata alle ore 9 del 13 marzo 2016 a Nettuno e alla gara GS FALASCHE/ ASD CLE.M.BO.FA.L del Campionato Allievi Provinciali disputata alle ore 11 dello stesso giorno al campo Villa Claudia di viale Adriatico - ANZIO che i calciatori Lucarini Mattia, Madonia Davide, Pesavento Alessio e Policarpo Valerio, all’epoca dei fatti tesserati per la soc. DILETTANTI FALASCHE, hanno disputato nello stesso giorno del 13 marzo 2016 le due gare sopra riportate, così violando il disposto dell’ art 1 bis del CGS, in relazione all’ art 34 comma 2 delle NOIF. La Procura, sempre nel corso dell’attività istruttoria, ha accertato che i sigg.Costantino DE MARIA e Aldo SCAGNETTA, all’epoca dei fatti tesserati per la soc. DILETTANTI FALASCHE, hanno consentito che i calciatori in argomento disputassero due gare nella stessa giornata del 13 marzo 2016, violando in tal modo le norme regolamentari di cui all’oggetto. Alla luce di quanto sopra, vengono deferiti per le violazioni in discussione i soggetti indicati in epigrafe a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE. La Società G.S. DILETTANTI FALASCHE ha trasmesso, nei termini, controdeduzioni sulla vicenda precisando che il tecnico SCAGNETTI Aldo era all’oscuro della situazione, schierando i calciatori senza sapere che gli stessi avessero già disputato la precedente gara, ad eccezione del calciatore POLICARPO; tra l’altro il calciatore POLICARPO non ha preso parte alla gara, pur essendo indicato in distinta. La scelta operata dalla Società è stata adottata a seguito di alcune assenze per malattia di calciatori della classe 1999 Anche il dirigente DE MARIA Costantino, dichiara la Società, era ignaro della situazione e non poteva sapere quindi che i calciatori in argomento avevano già disputato una gara, per giunta in trasferta, al contrario di quella disputata presso la struttura casalinga. Chiede quindi la Società clemenza nel merito. Alla riunione indetta per il giorno 1 dicembre 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il calciatore Madonia Davide, assistito dal genitore. La procura insiste per l’atto di deferimento chiedendo per i calciatore LUCARINI Mattia, MADONIA Davide, PESAVENTO Alessio e POLICARPO Valerio la squalifica per 3 gare, per i tesserati DE MARIA Costantino e SCAGNETTI Aldo l’inibizione per 3 mesi e per la Società G.S. DILETTANTI FALASCHE l’ammenda di € 600,00. Questo Tribunale Federale Territoriale ha preso atto che la stessa Società ha riconosciuto esatta l’imputazione a proprio carico, manifestando comunque che l’intenzione non era quella di trasgredire le norme regolamentari; che, in effetti, è rispondente al vero, che i calciatori POLICARPO Valerio e MADONIA Davide non hanno effettivamente preso parte alla gara pomeridiana. Può anche essere considerata valida la notazione avanzata dalla ricorrente in cui sostiene che l’allenatore SCAGNETTI Aldo non poteva essere al corrente della situazione dei calciatori che avevano partecipato in mattinata ad un precedente incontro e che, le sanzioni a carico dei calciatori LUCARINI Mattia e PESAVENTO Alessio possano essere ricondotte entro limiti di minore entità. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, e per l’effetto di squalificare per 1 gara i calciatori LUCARINI Mattia e PESAVENTO Alessio, di prosciogliere da ogni addebito i calciatori MADONIA Davide e POLICARPO Valerio e l’allenatore SCAGNETTI Aldo, nonché di inibire il dirigente DE MARIA Costantino per 1 mese e di irrogare alla Società G.S. DILETTANTI FALASCHE l’ammenda di € 300,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it