COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°189 del 16/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale SERMONETA MONTI LEPINI FC – REAL CASSINO TERR LAVORO

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°189 del 16/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale SERMONETA MONTI LEPINI FC - REAL CASSINO TERR LAVORO Il Giudice Sportivo Esaminato il reclamo fatto pervenire, preceduto da regolare preannuncio, dalla Società REAL CASSINO TERRA LAVORO, nei termini previsti dal C.U. nº 415/A del 7/6/2016, relativo alla mancata disputa della gara di cui in epigrafe. La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di raggiungere la località di Norma (LT) sede dell'incontro per avaria al mezzo meccanico a tale riguardo trasmette dichiarazione della legione carabinieri Lazio, stazione di Giuliano di Roma nella quale viene evidenziato che il mezzo con a bordo i calciatori sella squadra REAL CASSINO TERRA LAVORO non era più marciante per avaria meccanica. Per l'effetto chiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore e quindi il recupero della gara oggetto del presente ricorso. Questo Organo Giudicante, esaminata probante documentazione rilasciata da Ente autorizzato, sulla quale non ha nulla da obiettare. Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla Società REAL CASSINO TERRA LAVORO Visto l'art. 55 comma 1 e 2 delle NOIF DELIBERA - di accogliere il ricorso presentato dalla Società REAL CASSINO TERRA LAVORO - di riconoscere quindi la sussistenza dell'istituto della causa di forza maggiore, ordinando il recupero della gara in oggetto - si da mandato al Comitato regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara. Nulla per la tassa reclamo.
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