COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PRO ROMA CALCIO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 LND DEL 02/11/2016 (Gara: PRO ROMA CALCIO – SAVIO del 15/10/2016 – Campionato Juniores Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 181 del 09/12/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. PRO ROMA CALCIO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 LND DEL 02/11/2016 (Gara: PRO ROMA CALCIO – SAVIO del 15/10/2016 – Campionato Juniores Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 181 del 09/12/2016 Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo disponeva, a seguito di reclamo della società Savio la ripetizione della gara in epigrafe. Nelle motivazioni della decisioni veniva precisato che l’Arbitro aveva fatto rilevare nel referto di aver ammonito per la seconda volta al 39’ minuto del primo tempo il calciatore Lanzeri Daniele della società Savio, omettendo per errore di espellerlo dal campo, in quanto non aveva rilevato al momento di averlo già ammonito nel corso del primo tempo, accorgendosi poi dell’errore solo durante l’intervallo; l’Arbitro aveva quindi provveduto a comunicare l’espulsione al dirigente della società Savio ed il calciatore non aveva partecipato al secondo tempo . Riteneva il Giudice che la partecipazione alla gara del calciatore Lanzeri per i minuti dal 39’ al 45’ del primo tempo, aveva determinato una irregolarità della stessa e quindi doveva disporsi la ripetizione ai sensi dell’articolo 17 comma 4 del CGS. Avverso la decisione reclama la ASD Pro Roma Calcio come, al momento dell’episodio, si trovasse già in vantaggio con il punteggio di 2 a 1, ed al termine dell’incontro aveva comunque vinto con il punteggio di 3 a 1 e quindi la mancata espulsione del calciatore Lanzeri, pur avvantaggiando il Savio, non aveva determinato una modifica del risultato a favore della stessa e quindi era rimasta ininfluente ai fini della regolarità della gara. Il reclamo è infondato. La disposizione citata, articolo 17 comma 4 del CGS, collega la decisione di far ripetere la gara a fatti e circostanze che, non valutabili strettamente con criteri tecnici, ne abbiano determinato l’irregolare svolgimento. Come si vede non vi è alcun collegamento tra lo svolgimento della gara ed il suo risultato, essendo evidente che una gara che si è svolta irregolarmente ben può determinare alla fine un risultato che, astrattamente ragionando, può non aver favorito chi si è giovato in qualche modo dell’evento irregolare. In buona sostanza il legislatore sportivo non ha richiesto al Giudice di effettuare un doppio scrutinio di irregolarità, svolgimento e risultato, ma un’unica analisi sulla incidenza o meno dell’irregolarità sul regolare svolgimento della gara. In tal senso, nel caso di mancata espulsione o di irregolare sostituzione, la Giurisprudenza sportiva ha giudicato irrilevante l’irregolarità quando questa si sia protratta per un lasso di tempo molto limitato nel quale, in buona sostanza, non sia avvenuto nulla di rilevante nella gara. Nel caso che ci occupa, invece, l’utilizzo “illegittimo” del calciatore Lanzeri si è protratto per ben sette minuti (6 di gioco effettivo e 1 di recupero) sino al termine del primo tempo. L’irregolarità è stata quindi sicuramente influente e tanto basta per determinarne la ripetizione. La decisione del Giudice Sportivo è stata quindi corretta ed ancorata alla lettera ed allo spirito della norma e va integralmente confermata. La Corte tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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