COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASCI RICCARDO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 134 LND DEL 10/11/2016 (Gara: DOC GALLESE 2010 – PIANOSCARANO 1949 del 06/11/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASCI RICCARDO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 134 LND DEL 10/11/2016 (Gara: DOC GALLESE 2010 – PIANOSCARANO 1949 del 06/11/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016 La Società PIANOSCARANO 1949 si è dogliata della squalifica per 6 gare inflitta, in primo grado, al calciatore Masci Riccardo, affermando che il comportamento del proprio tesserato sarebbe stato causato dalla frustrazione che lo stesso provava per il risultato della gara e che, comunque, il gesto non sarebbe stato caratterizzato da particolare violenza. Per questi motivi, la ricorrente chiede una riduzione della sanzione. Tale istanza è stata ribadita in sede di audizione dalla Società PIANOSCARANO 1949. La lettura degli atti ufficiali presenta una descrizione completamente difforme dagli assunti della reclamante. Emerge, infatti, che il Masci correva verso l’Arbitro, gli poggiava la fronte contro, minacciandolo gravemente. Al termine dell’incontro continuava nelle minacce e colpiva con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale. - CRL 200/2 - Da quanto rappresentato appaiono insussistenti le lamentele della reclamante ed altresì adeguata la sanzione inflitta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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