COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ROMOZZI TIZIANO (S.S.D. ROMA VIII A R.L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 147 LND DEL 17/11/2016 (Gara: ROMA VIII – FORTITUDO CALCIO ROMA del 13/11/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ROMOZZI TIZIANO (S.S.D. ROMA VIII A R.L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 147 LND DEL 17/11/2016 (Gara: ROMA VIII – FORTITUDO CALCIO ROMA del 13/11/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato osserva: Il reclamante, nel rinnovare le proprie scuse all’Arbitro per il comportamento irriguardoso tenuto nei suoi confronti, e determinato anche dalla tensione nervosa per un lutto familiare subito di recente, ha chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto all’entità dei fatti. Esaminato e valutato il comportamento dell’interessato, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere lievemente ridotta, dal momento che, in effetti, il calciatore Romozzi, dopo l’espulsione ha soltanto rivolto all’Arbitro generiche minacce, se pur reiterate fuori dal campo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ROMOZZI Tiziano a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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