COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO (A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 147 LND DEL 17/11/2016 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – FONTANA LIRI del 13/11/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO (A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 147 LND DEL 17/11/2016 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – FONTANA LIRI del 13/11/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: Il reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminatagli, dal momento che, dopo l’espulsione, egli ha soltanto contestato animatamente la decisione dell’Arbitro, ma senza mancargli di rispetto, né sfiorandolo. Nel suo rapporto l’Arbitro ha riferito che il calciatore VALERI, dopo essere stato espulso per aver colpito un avversario con un forte calcio al polpaccio, aveva avvicinato minacciosamente la sua testa a quella del Direttore di gara, rivolgendogli, nel contempo, insulti e pesanti minacce, che aveva poi reiterato anche fuori dal campo mentre veniva allontanato dai compagni. Ribadita l’intollerabilità di tale comportamento, deve quindi ritenersi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. - CRL 200/3 - Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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