COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. APRILIA S.S.D.S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 LND DEL 23/11/2016 (Gara: CASSINO CALCIO 1924 – APRILIA del 20/11/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. APRILIA S.S.D.S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 LND DEL 23/11/2016 (Gara: CASSINO CALCIO 1924 – APRILIA del 20/11/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 02/12/2016 Visto il reclamo con cui la Società APRILIA, contestando l’ammenda inflittale in primo grado (800,00 Euro, come in titolo) sostiene che i cori razzisti rivolti dalla propria tifoseria ad un calciatore di colore della squadra avversaria si sarebbero limitati ad espressioni di un solo sostenitore e che, cori offensivi di natura discriminatoria contro gli avversari sarebbero stati una reazione a quelli dei sostenitori locali contro la loro squadra; Preso atto che, pertanto, la reclamante chiede un sostanziale ridimensionamento dell’ammenda; Letti gli atti ufficiali, dai quali risulta chiaramente che sostenitori della ricorrente per tutto l’arco della gara rivolgevano insulti di carattere razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria e gli stessi ingiuriavano discriminatoriamente i calciatori della Società CASSINO CALCIO 1924; Considerato, quindi, che le argomentazioni del reclamo sono prive di fondamento, non trovando alcun riscontro nel preciso referto dell’assistente n°2 dell’Arbitro, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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