COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. POMEZIA CALCIO S.D.P. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIZZAGLIA MATTIA FINO AL 31/07/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 SGS DEL 24/11/2016 (Gara: SERMONETA MONTI LEPINI – POMEZIA CALCIO del 20/11/2016 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 190 del 16/12/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. POMEZIA CALCIO S.D.P. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIZZAGLIA MATTIA FINO AL 31/07/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 SGS DEL 24/11/2016 (Gara: SERMONETA MONTI LEPINI – POMEZIA CALCIO del 20/11/2016 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 190 del 16/12/2016 La Società POMEZIA CALCIO propone appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, nei confronti del calciatore BIZZAGLIA Mattia fino al 31/07/2017. Sostiene la ricorrente, preliminarmente, che il calciatore essendo di bassa statura non poteva arrivare al petto dell’Arbitro,in quanto di altezza diversa rispetto al calciatore. Quindi non era nelle sue intenzioni di spintonarlo né di rivolgergli espressioni offensive. - CRL 200/5 - Questa Corte, ha valutato con particolare attenzione il caso in questione, inquadrandolo in un contesto di concitata protesta, manifestata dal calciatore BIZZAGLIA, che, tra l’altro, non ha provocato alcun nocumento all’Arbitro stesso. Ciò detto, questa Corte ritiene, in effetti, che la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore entità, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere, conseguentemente DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore BIZZAGLIA Mattia al 31/12/2016. La tassa reclamo va restituita.
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