COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 23/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNINI MICHAEL CALCIATORE DELL’ASD PRO CALCIO CECCHINA PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART 15 DEI CGS E ART 30 DELLO STATUTO FEDERALE E LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO CECCHINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART 4 COMMA 2 DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 23/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNINI MICHAEL CALCIATORE DELL'ASD PRO CALCIO CECCHINA PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 BIS COMMA 1 E DELL'ART 15 DEI CGS E ART 30 DELLO STATUTO FEDERALE E LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO CECCHINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART 4 COMMA 2 DEL CGS. Il Tribunale Federale Territoriale del CR LAZIO con C.U. n.335 del 29/4/2016 rimetteva gli atti alla Procura Federale per vizio di notifica della CCI e deI deferimento. In data 30 giugno 2016 con lettera prot 15590/1060 pf 14/15 la Procura Federale riproponeva l'atto di deferimento nei confronti dei soggetti indicati in oggetto. La Procura ha fatto presente che nel procedimento in esame sono stati espletati vari atti di indagine guali l’esposto/denuncia del 20 maggio 2015 del presidente dell’ASD Pro Calcio Cecchina e le audizioni dei calciatori della società Pro Calcio Cecchina, Michael Giovannini e Davide Checchi, nonché, del calciatore Claudio Bazzoni della società Uni Pomezia Virtus e l'esame dei documenti medici relativi alle lesioni subite dal calciatore Giovannini e dei verbale della Stazione dei Carabinieri della Garbatella in esito alla denuncia querela orale sporta dal Giovannini nei confronti del Bazzoni. Dal quadro probatorio degli atti esaminati la Procura ha accertato che il calciatore Claudio Bazzoni, all’epoca dei fatti calciatore della società Uni Pomezia Virtus, il giorno 17 maggio 2015 all'uscita dal campo dove si era svolta la gara di spareggio nel campionato allievi tra la società Pro Calcio Cecchina e la società Uni Pomezia Virtus colpiva all'improvviso con un violento pugno il Giovannini facendolo cadere a terra svenuto causandogli trauma facciale con ferite escoriate multiple rottura dell' incisivo labiale destro e ferita escoriata dei ginocchio destro. Il Giovannini, a seguito di ciò, sporgeva nei confronti dei Bazzoni denuncia/querela, senza preventivamente chiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione del Consiglio Federale per adire le vie legali nei confronti dell’aggressore, trasgredendo in tal modo il vincolo di giustizia federale È stato rilevato che il calciatore Bazzoni e la società Uni Pomezia Virtus hanno concordato con la Procura Federale a seguito della notifica della precedente comunicazione di chiusura delle indagini sanzione ai sensi dell'art 32 sexies del C.G.S. e il Presidente Federale nulla ha osservato nel termine ch cui al secondo comma dei predetto articolo cosi determinando la definitiva efficacia dell'accordo e l’improponibilità assoluta nei loro confronti, dell'azione disciplinare. Ritiene pertanto la Procura che dei fatti sopra evidenziati debba essere deferito al Tribunale Federale Territoriale del CR Lazio il calciatore Giovannini Michael per aver proposto denuncia/querela nei confronti dei calciatore Bazzoni Claudio senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte dei Consiglio Federale e la società ASD Pro Calcio Cecchina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 dei CGS per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Giovannini Michael. Il calciatore Giovannini e la società Pro Calcio Cecchina hanno fatto pervenire deduzioni difensive scritte, tramite il procuratore ritualmente nominato, negando l’addebito. Assumono i deferiti che, nel caso di specie, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione da parte della Presidenza Federale in quanto si tratta di ambito penalistico nel quale non opera la clausola compromissoria essendo vigente la riserva costituzionale, prevista dall’articolo 24 e 25, che destina la cognizione dei fatti reato al Giudice naturale statuale, e ciò indipendentemente dalla procedibilità o meno del reato in rapporto alle lesioni subite. Nella memoria vengono riportati vari precedenti sia del Tribunale giudicante sia del Tribunale Arbitrale dello Sport. Instaurato il contraddittorio nella riunione fissata dal Tribunale per la discussione del deferimento la Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di entrambi i deferiti e l’irrogazione a loro carico delle sanzioni di mesi sei di squalifica a carico del calciatore e di euro 600,00 di ammenda per la società. Il difensore dei deferiti insisteva invece per il proscioglimento riportandosi alle articolate memorie prodotte ed ai precedenti giurisprudenziali richiamati. Ritiene il Tribunale che i deferiti vadano prosciolti anche se con motivazione diversa rispetto a quella invocata dagli stessi nella memoria difensiva. Dall’esame delle carte trasmesse dall’Organo Requirente emerge che il calciatore Giovannini venne dapprima visitato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo-Forlanini, ove era stato condotto dal 118 e ricoverato con triage giallo, il 17-5-2016, venne poi visitato il 29-5-2016 dal medico curante con prolungamento della prognosi di giorni 10, ed ancora visitato presso il poliambulatorio dell’Ospedale San Camillo-Forlanini l’11-6-2015 ove veniva trovato ancora afflitto dalle conseguenze delle lesioni con, in particolare, una “diminuita cinesi mandibolare” in fase di miglioramento ed ove veniva prescritto ciclo di fisioterapia con invio a domicilio e la prescrizione “da rivedere se la sintomatologia dovesse peggiorare”. All’atto del ricovero presso il Pronto Soccorso era stata emessa la seguente diagnosi “trauma facciale con ferite escoriate multiple, rottura dell’incisivo laterale ds, ferita escoriata del ginocchio ds. Il pz non ricorda l’accaduto”. Al termine dell’osservazione presso il reparto veniva confermata la frattura dell’incisivo e veniva emessa una prognosi di giorni 10. Dall’esame della documentazione in atti appare quindi evidente che l’atto qualificato dai Carabinieri come “denuncia querela” va considerato una denuncia in quanto le lesioni subite dal denunciante superano i venti giorni di prognosi (17-5-2015/11-6-2015 al minimo) e consistono, tra l’altro, nella frattura di un dente incisivo che deve essere considerata come lesione grave, comportando l’indebolimento permanente di un organo (Cass. Pen. sezione II sentenza 32586/10). Si tratta quindi di un reato procedibile d’ufficio per il quale non vi era alcuna necessità della querela, inoltre la circostanza dell’arresto dell’aggressore imponeva, in ogni caso, un accertamento da parte dei Carabinieri delle conseguenze del fatto reato e, fatalmente, l’instaurazione del procedimento d’ufficio a carico del responsabile. In conclusione non ci si trova nella fattispecie del fatto reato procedibile a querela, per il quale vi è ancora incertezza giurisprudenziale sulla applicabilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto federale, ma di un fatto reato procedibile d’ufficio per il quale la giurisprudenza degli Organi Disciplinari si è ormai consolidata per l’inapplicabilità della clausola compromissoria alla presentazione della denuncia di reato (che oltretutto è dovere civico di ogni cittadino ed,in talune circostanze, è imposta dalla legge). In conclusione i deferiti vanno prosciolti in quanto la presentazione di una denuncia di reato perseguibile d’ufficio non richiede alcuna autorizzazione da parte della Presidenza Federale in quanto non rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 30 dello Statuto Federale. La superiore considerazione assorbe ogni altra questione, pur rilevante, sulla riconducibilità dell’aggressione all’evento sportivo che, stante alla narrazione dei fatti resa del responsabile, è assai dubbia risultando piuttosto ricollegabile ad una smodata reazione per un presunto comportamento irriguardoso nei confronti della fidanzata, avvenuto oltre un’ora dopo la conclusione dell’incontro di calcio ed addirittura all’esterno dell’impianto sportivo. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle incolpazioni rispettivamente ascritte. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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