COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 23/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. RAIMONDO TOMASSETTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CAPRADOSSO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 2 E 10 DEL C.G.S. E 39,COMMA 2, DELLE N.O.I.F., NONCHE’A CARICO DELLA A.S.D. CAPRADOSSO, AI SENSI DELL’ART. 4 , COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 23/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. RAIMONDO TOMASSETTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CAPRADOSSO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 2 E 10 DEL C.G.S. E 39,COMMA 2, DELLE N.O.I.F., NONCHE’A CARICO DELLA A.S.D. CAPRADOSSO, AI SENSI DELL’ART. 4 , COMMA 1 DEL C.G.S. La Procura Federale, riceveva una comunicazione dal Sig. Antonio Cantonetti, calciatore, il quale dichiarava che a seguito della richiesta di tesseramento per la ASD Madonna del Cuore, partecipante al Campionato di II categoria, per la stagione sportiva 2015-2016, veniva a conoscenza di essere, già, tesserato per la ASD Capradosso; sosteneva, altresì, di non aver mai firmato la richiesta di tesseramento per quest’ultima Società e ne chiedeva, pertanto, l’annullamento. A seguito di ciò, la Procura Federale, intraprendeva le necessarie indagini preliminari. In particolare la Procura, innanzitutto, accertava, che il Cantonetti risultava tesserato, dal 17/09/2015, per la ASD Capradosso; acquisiva, pertanto, le richieste di tesseramento relative al predetto calciatore, nella stagione sportiva 2015- 2016, per la ASD Capradosso, nonché per la ASD Madonna del Cuore. Veniva sentito, inoltre, il Sig. Antonio Cantonetti, il quale riconosceva di essersi allenato, sino al mese di settembre 2015, con la ASD Capradosso, ma negava di aver sottoscritto, a favore di quest’ultima, la richiesta di tesseramento n. DL 4367515. In data 16/04/2016,la Procura, ascoltava, altresì, l’allenatore della Soc. Capradosso, Sig. Marco Donati, il quale dichiarava che, nel mese di settembre 2015, invitava i calciatori, presenti agli allenamenti, tra i quali il Sig. Antonio Cantonetti, a recarsi negli uffici della Società Capradosso per firmare gli atti di tesseramento, preparati dal segretario della stessa; il Donati dichiarava, inoltre, che il giocatore Cantonetti non manifestava la volontà di non giocare, nella stagione calcistica 2015-2016, con il Capradosso. In data 18/04/2016 venivano sentiti, dalla Procura, sia il segretario che il Presidente della ASD Capradosso. Dall’audizione del primo, Sig. Giampaolo Falasca emergeva che lo stesso aveva preparato, al pari delle altre, la richiesta di tesseramento del Sig. Antonio Cantonetti, che veniva regolarmente sottoscritta da quest’ultimo giocatore e presentata, poi, alla FIGC Delegazione Provinciale di Rieti; inoltre il Falasca affermava che il Cantonetti, nel mese di settembre, aveva partecipato agli allenamenti della ASD Capradosso, manifestando, in tal modo, la volontà di giocare per tale Società; successivamente aveva sentito, da alcuni giocatori della stessa, che il Cantonetti, nel frattempo, era stato assunto presso un supermercato del Comune di Contigliano, il cui titolare ero lo sponsor principale della ASD Madonna del Cuore e che per tale motivo non si era mostrato più disponibile a partecipare agli allenamenti , né alle gare ufficiali della società Capradosso. Il Sig. Raimondo Tomassetti, Presidente della A.S.D. Capradosso, a sua volta, confermava di aver firmato la richiesta di tesseramento n. DL 4367515 del Sig. Antonio Cantonetti, dopo che quest’ultima era stata preparata dal segretario e sottoscritta dal giocatore. Dagli incartamenti risulta,poi, che il giocatore veniva trasferito, nel mese di dicembre 2015, dalla ASD Capradosso alla ASD Madonna del Cuore . Tutto ciò considerato il Sostituto Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Raimondo Tomassetti, Presidente della A.S.D. Capradosso, nonché la predetta Società per le violazioni di cui all’oggetto. Alla riunione, indetta da questo Tribunale Federale Territoriale, era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il Sig. Raimondo Tomassetti. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l’effetto la condanna per il Sig. Raimondo Tomassetti a 9 mesi di inibizione e per la A.S.D. Capradosso al pagamento di € 600 di ammenda. Il Tomassetti, ribadendo, in particolare, che la richiesta di tesseramento del Cantonetti era stata, regolarmente, sottoscritta dal calciatore, chiedeva il proscioglimento totale dagli addebiti. Il Tribunale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, ritiene che non vi sia la prova inconfutabile che la firma del Sig. Antonio Cantonetti, apposta sulla richiesta di tesseramento a favore della ASD Capradosso, sia falsa. Anzi, dall’indagine istruttoria svolta dalla Procura Federale, appare verosimile che il Cantonetti abbia firmato la richiesta di tesseramento per la Società Capradosso; ciò emergerebbe dal fatto che l’allenatore di quest’ultima invitava il calciatore (così come gli altri atleti presenti agli allenamenti), a recarsi in sede per firmare la richiesta di tesseramento, circostanza, questa, che veniva suffragata dal fatto che il Presidente della società firmava ed inviava in FIGC le richieste di tesseramento, dopo che queste erano, già, state sottoscritte dai giocatori. Il fatto che, successivamente, il Cantonetti sia stato assunto, presso un supermercato del Comune di Contigliano, il cui titolare risulta essere lo sponsor principale della Soc. Madonna del Cuore, induce a pensare che, tale circostanza sia stata determinante, affinché il giocatore, modificando le proprie intenzioni iniziali, preferisse continuare a giocare, nella stagione calcistica 2015/2016, per quest’ultima Società, piuttosto che per la ASD Capradosso. D’altronde lo stesso giocatore, riconoscendo di essere tesserato per la ASD Capradosso firmava, in data 09/12/2015, la lista di trasferimento da tale società alla ASD Madonna del Cuore. Per quanto detto, dall’attività istruttoria non emerge, in modo inequivoco, una responsabilità della Società deferita e del suo Presidente. Tutto ciò premesso, questo Tribunale DELIBERA Di prosciogliere il Raimondo Tomassetti, Presidente della A.S.D. Capradosso, per i motivi di cui in premessa, nonché la A.S.D. Capradosso, per carenza dei presupposti di fatto, previsti dall’art. 4, comma 1 del C.G.S.. Si trasmette agli interessati . Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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